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Sent.C. Cass. 18/06/1998, n. 6106

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Consulenze successive contrastanti - Adesione del giudice alla seconda - Motivazione specifica - Non occorre - Condizioni.
1. Nel caso in cui, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 Cod. proc. civ. - pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentono su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima redazione od aliunde deducibili.


(Cod. proc. civ. art. 360, 1° comma n. 5)

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