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Sent.C. Cass. 23/11/1994, n. 9921

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Conclusioni - Sentenza d'appello - Accoglimento conclusioni del consulente d'ufficio del secondo grado - Note critiche del difensore - Omessa risposta specifica - Non è difetto di motivazione.
1. Non è affetta dal vizio di motivazione la sentenza del giudice di appello che, seguendo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel secondo grado del giudizio, ometta una specifica risposta alle note critiche alla relazione peritale, redatte dal difensore della parte e quindi non da un organo tecnico in grado di muovere censure d'ordine medico-legale con crisma di attendibilità;

1. Ved. Cass. 25 febbraio 1987 n. 2024.[R=W25F872024]

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