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Sent.C. Cass. 08/06/1996, n. 5345

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Difformi conclusioni di due successivi consulenti - Poteri del giudice - Motivazione adeguata della scelta seguita ovvero esperimento di nuova consulenza - Necessità.
1. Nel caso in cui nel corso del giudizio di primo grado siano stati nominati, in tempi successivi, due consulenti d'ufficio le cui conclusioni siano difformi ed inconciliabili fra loro, il giudice di appello (come quello di primo grado) può seguire il parere dell'uno o dell'altro o anche discostarsi da entrambi, purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, e salva, peraltro, l'esperibilità di un'ulteriore indagine tecnica, la quale è opportuna, se non addirittura indispensabile, in ipotesi di notevole divergenza delle consulenze già espletate.

1. Ved. Cass. 1° febbraio 1995 n. 1146 R (Sulle valutazioni del giudice del merito in caso di contrasto tra più consulenti tecnici).
Cod. proc. civ. artt. 360 e 445

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