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Sent.C. Cass. 08/03/2001, n. 3371

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Adesione del giudice di 2° grado a quelle del C.T.U. nominato dal giudice di 1° grado - Obbligo di nuova consulenza - Insussistenza. 2. Consulenza tecnica di parte - Natura - Allegazione difensiva - Dissenso del giudice - Implicito in sua mancata confutazione.
1. Nel rito del lavoro, il giudice del gravame, qualora ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, non è tenuto a disporre una nuova consulenza, rientrando tale facoltà, consentitagli dall'art. 441, comma 1, Cod.proc.civ., nell'ambito dei poteri discrezionali a lui spettanti e non sindacabili in sede di legittimità se non attraverso la motivazione con la quale egli abbia giustificato il proprio convincimento in risposta alle doglianze all'uopo mosse dalla parte interessata. 2. La consulenza tecnica di parte non costituisce un mezzo di prova, bensì un'allegazione difensiva che, ove non confutata esplicitamente da parte del giudicante, deve ritenersi implicitamente disattesa.

1a. Ved. Cass. 21 febbraio 2001 n. 2486R.
(Cod.proc.civ. art. 441, comma 1)

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