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Sent. C. Stato 25/09/2002, n. 4907

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Varianti - Distinzione (specifiche, normative e generali). 2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Scelte urbanistiche - Motivazione specifica - Non necessaria - Limiti. 3. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Destinazione di area a verde agricolo - Finalità. 4. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Varianti - A tutela dell'ambiente - Motivazione specifica - Non necessaria. 5. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Vincoli storico, ambientale, paesistico - Costituiscono suo contenuto essenziale. 6. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Vincoli - Due tipi (ricognitivi e costitutivi).
1. Le varianti ai piani regolatori generali possono distinguersi, secondo la loro funzione ed estensione, in varianti specifiche, varianti normative e varianti generali. 2. Per le scelte urbanistiche dell'Amministrazione in sede di formazione del piano regolatore non occorre apposita motivazione che è invece necessaria se vengono travolte legittime aspettative fondate su speciali atti dell'Amministrazione. 3. In sede di formazione del piano regolatore, la destinazione di aree a verde agricolo non è tanto preordinata alla salvaguardia degli interessi dell'agricoltura quanto invece ad evitare insediamenti edilizi pregiudizievoli per le condizioni di vivibilità dei cittadini. 4. Qualora la variante al piano regolatore sia dichiaratamente destinata alla tutela dell'ambiente, non occorre per essa - anche se consiste nell'attribuzione ad un'area del connotato di zona agricola - una specifica motivazione, considerato il valore del paesaggio, sottolineato dall'art. 9 della Costituzione. 5. Il piano regolatore è il meccanismo pubblicistico più idoneo per la tutela dell'ambiente, con i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico che costituiscono suo contenuto essenziale. 6. Possono distinguersi due tipi di vincoli nei piani regolatori: ricognitivi e costitutivi; i vincoli ricognitivi sono costituiti autonomamente in virtù di leggi speciali (sono quelli militari, idrogeologici, forestali, ecc.) e quindi la loro mancanza di previsione non comporta l'inesistenza del vincolo mentre i vincoli costitutivi sono fissati direttamente e originariamente dallo stesso piano regolatore e si riflettono in una limitazione delle possibilità di edificazione.

- Ved. C. Stato IV 5 luglio 2002 n. 3695 .R Ved. C. Stato V 29 agosto 2002 n. 4340 .R
(Cost. art. 9)

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