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Sent.C. Cass. 17/05/2002, n. 7222

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - Indennizzabilità - Condizioni.
1. In tema di infortunio in itinere (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38), il requisito della «occasione di lavoro» implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal «rischio elettivo», intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento; ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sè è sufficiente ad integrare quel quid pluris richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere. (In applicazione di tale principio, la Corte suprema ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio occorso ad una lavoratrice che, mentre tornava alla propria abitazione al termine della giornata lavorativa, attraversando la strada sull'apposito passaggio pedonale, era stata investita da un'automobile).

- Sull'infortunio «in itinere» ved. Cass. 1° febbraio 2002 n. 1320 R (conformi Cass. 17 maggio 2000 n. 6431 R; 18 aprile 2000 n. 5063 R; 23 settembre 1996 n. 8396 R in cui viene in particolare ribadita la regola sulle tre condizioni a), b) e c) che devono sussistere perché sia indennizzabile l'infortunio che venga subìto dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro: a) sussistenza di un nesso fra l'infortunio e la causa che l'ha provocato, b) sussistenza di un nesso almeno occasionale fra il percorso seguito dal lavoratore e la sua attività lavorativa, c) necessità dell'uso del veicolo privato adoperato dal lavoratore per il percorso abitazione/luogo di lavoro.
(D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) R

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