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Sent.C. Cass. 19/12/1997, n. 12903

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1. Infortunio sul lavoro - Infortunio in itinere - Lavoratore utilizzato periodicamente in posti diversi e tra loro distanti - Rientro periodico in famiglia - Esigenza personale e normale - Configurabilità dell'infortunio in itinere.
1. In tema di infortunio in itinere, per i lavoratori che lavorano in luogo diverso dall'abitazione familiare il viaggio quotidiano rientra nella normalità quando la distanza lo consente e, in caso di distanza maggiore, è ragionevole che il lavoratore trasferisca l'abitazione familiare a congrua distanza dal luogo di lavoro; tuttavia quando, come nella specie, il luogo di lavoro si sposta periodicamente da cantiere a cantiere in posti diversi e molto distanti tra loro, è ragionevole che il lavoratore trasferisca in prossimità del cantiere solo la propria personale dimora, conservando però l'esigenza di tornare presso la famiglia con la periodicità che la distanza consente; tale esigenza, presentando i medesimi caratteri di normalità e personalità, non si differenzia da quella del lavoratore che rientri a casa quotidianamente, per cui, in caso di infortunio, il rischio affrontato da chi, dimorando nei pressi del luogo di lavoro, si sia recato, in occasione di cinque giorni di festività, a trovare la famiglia dimorante in luogo molto distante, non può dirsi elettivo, e deve pertanto ritenersi indennizzabile.

1a. Sull'infortunio in itinere cioè sull'infortunio subìto dal lavoratore mentre si muove sul percorso casa/luogo dal lavoro - e considerato che l'art. 2, 1° comma del T.U., D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 stabilisce che l'assicurazione degli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro - la Corte di cassazione ha ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere: - quando l'uso del mezzo di trasporto privato sia reso necessario dalle condizioni personale del lavoratore, fra le quali le condizioni fisiche (come nella specie) e di salute sono ancora più rilevanti dei motivi apprezzabili sul piano morale (Cass. 3 agosto 1995 n. 8519[R=W3AG958519]); - quando: a) sussista un nesso eziologico fra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce l'iter normale seguito dal lavoratore per l'andata e ritorno lavoro/abitazione; b) sussista un nesso causale, sia pure occasionale, fra l'iter seguito e l'attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili con la seconda; c) sussista la necessità dell'uso del veicolo privato, usato dal lavoratore per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e dei servizi pubblici di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso, purché a distanza ragionevole da quello del lavoro (Cass. 23 settembre 1996 n. 8396 R); - quando l'attività anteriore o successiva al lavoro vero e proprio e anche l'attività di spostamento casa/lavoro sia imposta dallo stato di fatto e quindi prescinda dalla volontà di scelta del lavoratore, come nel caso che esso sia costretto all'uso di un mezzo di trasporto proprio a causa della carenza o inadeguatezza dei mezzi di trasporto pubblici o messi a disposizione dall'imprenditore (Cass. 6 agosto 1997 n. 7259 R) Casi di infortunio in itinere non indennizzabile - Il lavoratore aveva preso abituale dimora vicino al luogo di lavoro e si recava a trovare in giornate non lavorative i suoi familiari rimasti ad abitare in località sita a notevole distanza; era morto durante uno di questi viaggi per un incidente d'auto (Cass. 17 aprile 1989 n. 1830).[R=W17A891830] - Il lavoratore percorreva la strada per andare nell'albergo da esso liberamente scelto vicino al luogo di lavoro in cui doveva temporaneamente recarsi in trasferta (Cass. 24 febbraio 1990 n. 1413).[R=W24F901413] - Il lavoratore si recava in auto al lavoro, ad una distanza di 1200 metri da casa sua malamente collegata con autobus al luogo di lavoro data la necessità di percorrere comunque a piedi 8-900 metri all'andata e al ritorno e dati i tempi morti di attesa alle fermate, distanza che poteva invece agevolmente percorrere a piedi, con una salutare passeggiata di circa un quarto d'ora lungo una ampia e piana strada cittadina (Cass. 26 marzo 1993 n. 3606 R). - Il lavoratore usava un mezzo diverso da quello pubblico, che però non era reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta (Nella fattispecie la S.C. aveva negato che vi fosse tale necessità per il fatto che solo l'uso del mezzo privato consentiva al lavoratore di ritornare a casa durante l'intervallo per il pranzo) (Cass. 6 maggio 1994 n. 4402[R=W6MA944402]). - Il lavoratore percorreva con un motorino, anziché a piedi come per per sua abitudine, la breve distanza (300 metri) fra la sua casa e la fermata dell'autobus utilizzato per recarsi nel luogo del lavoro (Cass. 23 settembre 1996 n. 8396 R). - Il lavoratore, invece di fruire del servizio mensa apprestato dall'imprenditore, si recava con la propria auto a casa - e poi al lavoro - durante l'intervallo del pranzo (Cass. 21 febbraio 1997 n. 1582 R). - Il lavoratore si recava con un proprio mezzo di trasporto al luogo del lavoro, che poteva invece ben raggiungere a piedi dalla propria abitazione distante meno di 500 metri (Cass. 11 settembre 1997 n. 8929 R).

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