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Sent. C. Cass. civ. 05/02/2000, n. 1290

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Edilizia e appalti - Appalti di lavori privati - Difetti gravi dell'opera - Responsabilità dell'appaltatore - Esito positivo del collaudo - Ininfluenza.

L'esito positivo del collaudo di un'opera non esclude la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ. - norma di garanzia dell'opera nel tempo, mentre il collaudo costituisce prova di tenuta in un unico contesto - e pertanto egli è tenuto a rispondere in caso di gravi difetti nell'esecuzione; qualora poi essi dipendano altresì da errori del progettista, anche costui è responsabile, in concorso e in solido con l'appaltatore, ai sensi del medesimo art. 1669 Cod. civ., per i danni derivatine, con la conseguenza che il rapporto processuale tra i predetti condebitori è scindibile e che la notifica della sentenza, da parte del danneggiato, nei confronti dell'uno non determina la decorrenza del termine breve per impugnare nei confronti dell'altro.

Sulla responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 Cod. civ. ved. Cass. 15 aprile 1999 n. 3756 (La presunzione di responsabilità, decennale dell'appaltatore ex art. 1669 Cod. civ. può essere superata soltanto con specifica, dimostrazione della sua insussistenza); Cass. 2 aprile 1999 n. 3221 (L'azione di responsabilità contro l'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ. può essere promossa anche dall'attuale proprietario dell'immobile, diverso da quello iniziale che era anche il committente); Cass. 19 gennaio 1999 n. 456 (L'azione di responsabilità del committente contro l'appaltatore può essere contrattuale ai sensi dell'art. 1667 Cod. civ. o extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 Cod. civ.); Cass. 22 luglio 1995 n. 8050 (Il termine decennale della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 Cod. civ. decorre dal giorno della materiale ultimazione dell'opera); Cass. 10 maggio 1995 n. 5103; Cass. 15 marzo 1995 n. 3037; Cass. 30 gennaio 1995 n. 1081 e Cass. 8 agosto 1990 n. 8053 (All'azione di responsabilità contro l'appaltatore - o comunque costruttore - per gravi difetti ex art. 1669 Cod. civ. di parti comuni di un edificio condominiale, sono abilitati i condomini ed anche l'amministratore del condominio); Cass. 26 aprile 1993 n. 4900; Cass. 9 gennaio 1990 n. 8; Cass. 27 aprile 1989 n. 1948 (Negli oneri dell'appaltatore derivanti dalla sua responsabilità ex art. 1669 Cod. civ. rientrano le spese per eliminare i difetti, anche con opere diverse e più onerose di quelle originarie); Cass. 14 febbraio 1989 n. 903 [I 3 termini stabiliti dall'art 1669 Cod. civ.: il temine di 10 anni di responsabilità dell'appaltatore o costruttore-venditore, il termine (di decadenza) di 1 anno dalla scoperta di difetti per la loro denuncia e il termine (di prescrizione) di 1 anno dalla denuncia per l'esercizio dell'azione di responsabilità]; Cass. 4 aprile 1985 n. 2307 (Il risarcimento danni dovuto dall'appaltatore responsabile ex art. 1669 Cod. civ. comprende le somme pagate dal danneggiato per i.v.a. sugli importi fatturati dal terzo, esecutore dei lavori di ripristino). Ved. anche "Responsabilità del costruttore e del costruttore venditore) in Cass. 7 aprile 1999 n. 3338 e relativa nota 1a. Codice civile - Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) - (1° c.) Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno della scoperta. (2° c.) Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.


(Cod. civ. art. 1669)

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