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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP216
Sent. C. Cass. 16/06/1997, n. 5373
Sent. C. Cass. 16/06/1997, n. 5373
Sent. C. Cass. 16/06/1997, n. 5373
1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Certificato - Sottoscrizione dell'appaltatore senza riserve - Effetti - Danno da ingiustificato ritardo nel pagamento - Risarcimento - Preclusione - Inconfigurabilità. 2. Appalti oo.pp. - Riserve dell'appaltatore - Iscrizione in registro di contabilità e conto finale - Necessità per le sole istanze concernenti contabilizzazione del corrispettivo - Revisione prezzi - Richiesta prima della firma del certificato di collaudo - Sufficienza.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 107 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 deve essere inteso nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore solamente la possibilità di tutelare i propri diritti eventualmente lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo e non qualunque diritto derivante dal contratto, quale quello relativo - come nella specie - al risarcimento del danno causato dall'ingiustificato ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale da parte del committente.
2. Nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo di cui agli artt. 91 e 107 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende (come appunto risultanti al momento conclusivo del collaudo), ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata "prima della firma del certificato di collaudo", senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento.
1. Ved. Cass. 29 agosto 1994 n. 7574 R. L'art. 107 del Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350 stabilisce che, all'atto della firma del certificato di collaudo, l'appaltatore "può aggiungere le domande che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo ... Se l'appaltatore non firmerà il certificato nel termine fissatogli o in quanto lo sottoscriverà senza accompagnarlo da domande formulate nel modo indicato, il certificato di collaudo e le risultanze di esso si avranno da lui come definitivamente accettate".
2. Ved. Cass. 3 ottobre 1990 n. 9775 R
La sentenza che si annota ricorda che vi sono richieste di pagamento di somme pretese dall'appaltatore che derivano dal contratto d'appalto pur non essendo soggette ad onere di riserva, perché sono relative a fatti inerenti non alla gestione dell'appalto in senso stretto - cioè a fatti comportanti un aumento del compenso inteso come somma dovuta all'appaltatore in corrispettivo dell'esecuzione dei lavori - ma ad eventi estranei o alla corresponsione di interessi moratori per il ritardo nel pagamento degli stati di avanzamento o del saldo finale, richiesta quest'ultima collegata a fatto proprio dell'amministrazione appaltante ed estranea alla contabilizzazione, ossia alla documentazione cronologica delle tappe di esecuzione dell'opera e delle relative spese. Ved. al riguardo, fra molte sentenze, la Cass. 26 giugno 1987 n. 5629 R
Sull'obbligo di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità e poi nel conto finale, ved. Cass. 16 settembre 1992 n. 10582 R, 19 marzo 1991 n. 2934 R, 19 marzo 1991 n. 2933 R, 14 gennaio 1987 n. 173 R
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