Sent. C. Cass. 14/01/1987, n. 173 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 14/01/1987, n. 173

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Nel registro di contabilità - Necessità - Annotazioni negli ordini di servizio o nel libretto delle misure - Irrilevanza. 2. Appalti - Equo compenso - Per cause diverse da quelle naturali - Inapplicabilità art. 1664, 2° c., C.c. - Applicabilità art. 1467 C.c.
1. In tema d'appalto di opera pubblica, l'ottemperanza dell'appaltatore all'onere della tempestiva formulazione di riserve a pena di decadenza dal diritto ad ulteriori compensi, va riscontrata con riguardo al registro di contabilità, non anche con riguardo alle annotazioni sugli ordini di servizio o sul libretto delle misure, con la conseguenza che il mancato inserimento di contestazioni su tali ultimi documenti non può implicare alcuna preclusione in danno dell'appaltatore medesimo. 2. L'art. 1664, 2° c., C.c., il quale prevede il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso per difficoltà di esecuzione sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e simili, si riferisce alle difficoltà provocate da cause naturali, e, pertanto, non può trovare applicazione con riguardo a situazioni oggettive di diversa consistenza, come il fatto del terzo, per le quali resta operante la disciplina generale dell'art. 1467 C.c., in tema di operosità sopravvenuta nel contratto a prestazioni corrispettive.

1. Ved. Cass. 19 maggio 1983 n. 3450[R=W19MA833450], 27 novembre 1975 n. 3958.[R=W27N753958] 2. Ved. Cass. 13 marzo 1982 n. 1638[R=W13M821638], 19 marzo 1980 n. 1818.[R=W19M801818]
L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 342R; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 20, 36, 54, 89[R=RD25MA95,A=20] C.c. artt. 1467, 1664

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