Sent. C. Cass. 29/08/1994, n. 7574 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP2032

Sent. C. Cass. 29/08/1994, n. 7574

45226 45226
1. Appalti oo.pp. - Certificato di regolare esecuzione - Ritardata funzione od approvazione - Esercizio dei diritti dell'appaltatore. 2. Appalti oo.pp. - Collaudo - Sottoscrizione dell'appaltatore senza riserve - Non pregiudica suo diritto ad interessi e maggiori danni per ritardato pagamento.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, in base alla disposizione dell'art. 5, 5° c., L. 10 dicembre 1981 n. 741, può far valere i diritti nascenti dal contratto subito dopo il decorso del quinto mese dalla data di ultimazione dei lavori anche se, per cause a lui non imputabili, sia stata ritardata la formazione del certificato di regolare esecuzione (che, per i lavori di importo sino a 150 milioni, deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori) o l'approvazione di tale certificato (che, per i predetti lavori, deve essere effettuata nei due mesi successivi alla scadenza dei termini per il rilascio del certificato). 2. In considerazione del fatto che, in materia di appalto di opere pubbliche, l'onere dell'appaltatore di formulare, nel certificato di collaudo, le domande che crede nel proprio interesse (sancito dall'art. 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350) si riferisce solo alle operazioni di collaudo, la sottoscrizione del predetto certificato senza riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore solo la possibilità di tutelare i diritti eventualmente lesi dalle modalità di tali operazioni o da quanto risulta attestato nel verbale e non anche ogni altro diritto derivante dal contratto, quali i crediti per gli interessi ed i maggiori danni conseguenti al ritardato pagamento delle somme dovute.

2. Conf. Cass. 9 aprile 1988 n. 2814 R
R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 107 [R=RD25MA95,A=107]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5 [R=L74181,A=5]. C.c. art. 1224 ; Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350

Dalla redazione