Sent. C. Cass. 03/10/1990, n. 9775 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 03/10/1990, n. 9775

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1. Appalti oo.pp. - Riserve - Onere dell'appaltatore - Revisione prezzi - Esclusione dell'onere di riserva - Sufficienza della domanda piuma della firma del certificato di collaudo.
1. Nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere, per l'appaltatore, di inserire le proprie pretese nei confronti dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante, nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo, ai sensi degli artt. 91 e 107 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze di revisione inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguendo (come appunto risultanti al momento conclusivo della collaudazione), ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime - ai sensi dell'art. 2 D.L.vo 6 dicembre 1947 n. 1501 - è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo, senza che sia anche necessaria la sua riproposizione in quel documento, la cui mancanza, pertanto, non comporta alcuna decadenza sulla domanda di revisione dei prezzi, ma resta soltanto valutatile in presenza di altre idonee circostanze a norma dell'art. 2729 C.c. quale rinuncia tacita a detta domanda.

1. Contra 1a Cass. 20 gennaio 1981 n. 474[R=W20GE81474] la quale osserva che, in virtù dell'art. 107 del Regolamento oo.pp., l'impresa ha l'onere di proporre nel certificato di collaudo le domande che crede nel proprio interesse e afferma che pertanto la firma senza riserve del suddetto certificato preclude ogni pretesa dell'Impresa stessa, compresa quella concernente la revisione dei prezzi, anche se in precedenza ritualmente espressa con la domanda prescritta dall'art. 2 del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501. Ved. anche Cass. 12 gennaio 1979 n. 248,[R=W12GE79248] 16 febbraio 1976 n. 507.[R=W16F76507]
C.c. art. 2729; R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 91 a 107, 116[R=RD25MA95,A=91]; R.D. 28 agosto 1924 n. 1396, art. 3; D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501; L. 9 maggio 1950 n. 329[R=L32950]

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