Sent.C. Cass. 11/12/2007, n. 25943 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/12/2007, n. 25943

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1. Appalti ll.pp. - Collaudo - Certificato - Ex art. 4 R.D. 1895/350 - Natura
1. Il certificato di collaudo previsto dall’art. 104 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 rappresenta null’altro che un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell’opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto esprime in rapporto all’obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell’arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, che come tale non vincola l’appaltatore, e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della sua responsabilità per vizi e difformità dell’opera, a meno che le parti non concordino di accettare a priori le decisioni del collaudatore e quindi gli attribuiscano funzioni di arbitro. Tuttavia il giudice di merito deve prendere posizione sulle ragioni di una parte fondate sul certificato di collaudo, trattandosi comunque di elemento offerto in valutazione allo scopo di offrire la dimostrazione del fondamento della propria pretesa.

1. Ved. Cass. 25 febbraio 1998 n. 2068R 1a. Sul certificato di collaudo di un appalto di lavori pubblici e sulla relazione riservata del collaudatore ved. Cass. 12 maggio 2004 n. 8969 R [1. Sul valore (limitato) che ha il parere favorevole al riconoscimento del credito dell’appaltatore, espresso dal collaudatore nella sua relazione «separata e segreta» di cui all’art. 100, c. 2 R.D. 25 maggio 1895 n. 350. - 2. Sulle differenti funzioni delle due relazioni del collaudatore previste dall’art. 100, c. 1 e 2 del R.D. 1895/350); 16 maggio 2002 n. 7181 R (1. Automatica estinzione della polizza cauzionale alla scadenza del termine per l’approvazione del certificato di collaudo - 2. Il certificato di collaudo è un mero atto giuridico contenente un accertamento tecnico di parte); C. Stato IV 15 maggio 2000 n. 2734 R e 27 aprile 1999 n. 743 [R=W27A99743] (Diritto di accesso ex L. 90/241 alla relazione riservata del collaudatore); Cass. 14 giugno 2000 n. 8091 R (Inefficacia del certificato di regolare esecuzione in caso di giudizio); Cass. Pen. III 18 aprile 2000 n. 4759 [R=WP18A004759] (Sulla responsabilità per l’omesso collaudo di un’opera pubblica o per il mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori); Cass. Pen. V 16 marzo 2000 n. 209 [R=WP16M00209] (Poiché il collaudatore di un’opera pubblica è un pubblico ufficiale, la falsa attestazione in un certificato di collaudo configura un reato ex art. 479 Cod. pen.); C. Conti, Piemonte 20 ottobre 1999 n. 1635 R (Il direttore dei lavori e collaudatore di un appalto di opera pubblica è responsabile per non avere rilevato nel certificato di regolare esecuzione l’esistenza di gravi carenze strutturali); Cass. S.U. 22 maggio 1998 n. 5140 R (1. Il collaudatore ha l’obbligo di indicare negli atti di collaudo la somma dovuta dalla P.A. per rivalsa IVA - 2. L’avvenuta redazione del certificato di collaudo non preclude la possibilità per la P.A. di esperire un nuovo collaudo); Cass. 16 giugno 1997 n. 5373 R e 29 agosto 1994 n. 7574 R (La sottoscrizione del certificato di collaudo da parte dell’appaltatore senza riserve non pregiudica il suo diritto ad interessi o risarcimento dei danni per l’ingiustificato ritardo nel pagamento delle somme dovutegli); 25 novembre 1996 n. 10428 R (La pronuncia del collaudatore sul carattere indispensabile dei lavori aggiuntivi può dare all’impresa diritto al relativo compenso); 29 agosto 1994 n. 7574 R (Diritti dell’appaltatore per ritardata formazione del certificato di regolare esecuzione).
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 104) [R=RD25MA95]

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