Sent. C. Cass. 19/03/1991, n. 2934 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP2333

Sent. C. Cass. 19/03/1991, n. 2934

45527 45527
1. Appalti oo.pp. - Riserve - Iscrizione nel registro di contabilità - Onere dell'appaltatore - Riconosciuta tempestività dell'iscrizione - Successiva proposizione dell'eccezione di decadenza - Preclusione.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l'Ente appaltante, non solo abbia omesso di contestare la mancanza di tempestiva iscrizione delle risorse formulate dall'appaltatore e di eccepirne così la decadenza, ma abbia, all'opposto, esplicitamente riconosciuto che esse sono state inserite nel registro di contabilità oltre che confermate nel conto finale, nei modi e nei termini di legge, tale dichiarazione - ove non sia determinata da errore riconoscibile dalla controparte o da violenza o dolo - preclude successivamente di eccepire la suddetta decadenza, attesa anche l'inerenza di questa al contenuto di un diritto patrimoniale disponibile dell'Amministrazione.

1. Ved. Cass. 17 febbraio 1987 n. 1697R (La P.A. può rinunciare al diritto di far valere la decadenza dell'appaltatore dalla riserva), Conf. Cass. 23 maggio 1986 n. 3448R, 13 luglio 1983 n. 4759.[R=W13L834759]
Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 39, 53, 54, 109[R=RD25MA95,A=39]

Dalla redazione