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L. R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2017, n. 44

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 03/03/2023, n. 9
- L.R. 29/06/2020, n. 13
- L.R. 28/12/2018, n. 31
- L.R. 28/12/2018, n. 28
- L.R. 20/11/2018, n. 26
- L.R. 09/08/2018, n. 20
- L.R. 28/06/2018, n. 17
- L.R. 27/03/2018, n. 12
- Avviso di rettifica in B.U. 14/02/2018, n. 7
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Art. 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 22 è abrogato;

b) il comma 2 dell’articolo 23 è abrogato;

c) al comma 3 dell’articolo 23 le parole “ai sensi degli articoli 122 e seguenti della legge tavolare” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009”.

2. Omissis

3. Al fine di perseguire un’efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento d

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Art. 2 - Attività produttive

1. - 12. Omissis

13. Al comma 3 dell’

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4336520 12148501
Art. 3 - Risorse agricole e forestali

1. Al fine di contrastare gli effetti dell’attuale congiuntura economica, la corresponsione del contributo in conto interessi di cui all’articolo 7, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 205 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall’articolo 7, commi 15 e 16 della legge regionale 13/2002), non cessa qualora, nel corso della durata del contratto di mutuo, si verifichino le seguenti situazioni:

a) perdita del possesso dei fondi oggetto dell’aiuto;

b) vendita, cambio di destinazione o perdita del possesso dei fondi preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda di aiuto.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in sede di adozione dei provvedimenti conseguenti all’estinzione anticipata del mutuo e alla vendita dei fondi oggetto dell’aiuto.

3. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 8 è inserita la seguente:

“g bis) direttore dell’esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;”;

b) al comma 4 dell’articolo 31 le parole “economia nelle forme dell’amministrazione diretta o del cottimo” sono sostituite dalle seguenti: “amministrazione diretta”;

c) al comma 1 dell’articolo 32 le parole “a privati, vivaisti compresi,” sono soppresse;

d) al comma 2 dell’articolo 32 dopo le parole “Il compenso non è dovuto per il materiale forestale” sono inserite le seguenti: “, da porre a dimora sul territorio regionale,”;

e) il comma 2 dell’articolo 35 è sostituito dal seguente:

“2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:

a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;

b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;

c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.”;

f) al comma 2 dell’articolo

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Art. 4 - Tutela dell’ambiente e energia

1. Omissis

2. All’articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I Comuni e i Commissari liquidatori delle CATO sono autorizzati a prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 necessari a garantire la continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi perdono efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell’articolo 10, fatto salvo il caso in cui l’Assemblea regionale d’ambito non ne disponga la relativa convalida. In caso di mancata convalida l’Assemblea regionale d’ambito adotta, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dell’atto non convalidato.”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. L’AUSIR fa proprio l’eventuale riallineamento delle concessioni effettuato in applicazione dell’articolo 8, comma 4, dell’Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto del 31 ottobre 2017, dalla Consulta d’ambito territoriale ottimale interregionale “Lemene” nel caso di intervenuta aggregazione di società di gestione del servizio idrico integrato.”.

3. Omissis

4. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 5 - Assetto del territorio e edilizia

1. Gli incentivi attraverso i quali la Regione attua le azioni in materia di politiche abitative sono cumulabili con eventuali garanzie, anche integrative, disposte da leggi regionali o statali, ottenute dai privati cittadini beneficiari finali nell’accesso al credito finalizzato alla realizzazione delle iniziative oggetto degli incentivi medesimi.

2. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico-architettonico catalogato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), l’Amministrazione regionale sostiene le azioni dei Comuni volte all’acquisto e alla ristrutturazione funzionale di immobili da desinare a sezione museale e centro di formazione.

3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, comma 56 bis 2.

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4336520 12148504
Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. - 5. Omissis

6. N20

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4336520 12148505
Art. 7 - Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili

1. Omissis

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserita la seguente:

“b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;”.

3. Al capo IV e all’articolo 49 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: “Pari opportunità e qualità del lavoro”;

b) l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

“Art. 49 - Parità di genere

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4336520 12148506
Art. 8 - Salute e politiche sociali

1. Omissis

2. Al comma 60 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole “e finanziate” sono soppresse.

3. - 4. Omissis

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4336520 12148507
Art. 9 - Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

1. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione- Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole “entro il termine stabilito dalla legge regionale per l’approvazione del bilancio di previsione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre di ogni anno per consentire l’avvio della concertazione di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)”.

2. N13

3. N9

4. N14

5. La gestione associata delle funzioni di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c), della legge regionale 26/2014, come modificata dalla lettera b) del comma 4, è disciplinata secondo i tempi e modi indicati in apposito cronoprogramma approvato dalle Unioni territoriali intercomunali entro "novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 26/2014"N4. N10.

6. Al comma 5 dell’articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

7. Al comma 1 bis dell’articolo 40 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “Entro il 31 dicembre 2016” e “e comunque non oltre il 31 dicembre 2017” sono soppresse;

b) dopo le parole “facenti parte di convenzioni attuative” sono aggiunte le seguenti: “, in essere al 31 dicembre 2017,”.

8. N15

9. All’allegato C bis della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’elencazione relativa all’area territoriale adeguata del Friuli Centrale è soppressa la parola “Tricesimo,”;

b) nell’elencazione relativa all’area territoriale adeguata del Livenza-Cansiglio-Cavallo, dopo la parola “Caneva” è aggiunta la parola “, Fontanafredda”;

c) nell’elencazione relativa all’area territoriale adeguata del Noncello è soppressa la parola “Fontanafredda,”;

d) nell’elencazione relativa all’area territoriale adeguata del Torre, dopo la parola “Tarcento” è aggiunta la parola “, Tricesimo”.

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Art. 10 - Funzione pubblica

1. - 2. Omissis

3. All’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la parola “Direttore” ovunque citata, ivi compresa la rubrica, è sostituita dalle seguenti: “Direttore generale”.

4. All’articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole “del personale messo a disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “del personale non dirigente messo a disposizione”;

b)

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Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2018.

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