Comma abrogato dalla L.R. 28/06/2108, n. 17, così recitava:

“3. In considerazione delle criticità comunicate da alcune Unioni relativamente al rispetto del termine dell’1 gennaio 2018 previsto dal comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 26/2014 per l’attivazione di tutte le funzioni comunali residue è consentita, la tardiva attivazione di tali funzioni, comunque non oltre l’1 luglio 2018.”

Dalla redazione