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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 08/05/2009, n. 12
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/07/2023, n. 15
- L.R. 23/12/2022, n. 31
- L.R. 15/03/2022, n. 7
- L.R. 25/06/2021, n. 17
- L.R. 25/05/2021, n. 13
- L.R. 16/05/2019, n. 15
- L.R. 14/11/2018, n. 42
- L.R. 14/11/2018, n. 39
- L.R. 20/04/2018, n. 15
- L.R. 29/12/2017, n. 45
- L.R. 30/12/2016, n. 30
- L.R. 06/04/2012, n. 13
- L.R. 19/11/2010, n. 25
- Errata corrige in B.U. 26.5.2009, n. 43
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COSTITUZIONE DEI NUOVI CONSORZI DI BONIFICA |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto con la presente legge disciplina, nell’ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura e di governo del territorio di cui all’articolo 117 della Costituzione, l’esercizi |
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Art. 2 - Comprensori di bonifica1. Nei territori di bonifica integrale ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” e successive modificazioni, e in quelli di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 “Provvedimenti in favore dei territori montani” e successive modificazioni, già classificati di bonifica all� |
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Art. 3 - Consorzi di bonifica1. Nell’ambito di ciascun comprensorio di cui all’articolo 2, la Giunta regionale costituisce un consorzio di bonifica avente na |
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Art. 4 - Consorzi di bonifica di secondo grado1. La Giunta regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire consorzi di bonifica di secondo |
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CAPO II - Organizzazione dei consorzi di bonifica
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Art. 5 - Organi e durata in carica1. Sono organi del consorzio di bonifica: a) l’assemblea; |
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Art. 6 - Assemblea1. L’assemblea è composta: a) da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno; b) da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale; c) da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel com |
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Art. 7 - Elettorato attivo e passivo1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo. 2. Ogni consorziato di cui al comma 1 ha diritto ad un voto. |
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Art. 8 - Fasce di rappresentanza1. Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato i consorziati aventi diritto al voto sono divisi in tre fasce, a ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza complessiva a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia. 2. Rientrano nella prima fascia i consorziati tenuti a un |
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Art. 9 - Elezioni consortili1. L’elezione dei consiglieri da parte dei consorziati è indetta dal presidente del consorzio, in data da definire dalla Giunta regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza naturale dell’organo e si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi. 2. Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia e per la seconda fascia, da un numero di aventi diritto al voto |
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Art. 10 - Composizione del consiglio d’amministrazione1 |
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Art. 10 bis - Consulta dei sindaci1. La Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio, è composta dai sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio del consorzio. 1-bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all'esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all'int |
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Art. 11 - Presidente del consorzio1. Nella stessa seduta di cui all’articolo 10, l’assemblea elegge, tra i consiglieri eletti quali componenti del consiglio di ammin |
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Art. 12 - Revisore dei conti1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro |
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Art. 13 - Statuto e regolamenti consortili1. L’assemblea degli eletti delibera: a) lo statuto dell’ente; |
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Art. 15 - Bilancio ambientale1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare la valenza ambientale delle attività di bonifica, i consorzi provvedono alla redazi |
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CAPO III - Funzioni e attività dei consorzi di bonifica |
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Art. 16 - Concertazione e partecipazione1. I consorzi di bonifica svolgono la propria attività conformandosi al metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura |
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Art. 17 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di bonifica ed irrigazione1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni in materia di bonifica e irrigazione: |
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Art. 17-bis - Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai consorzi di Bonifica1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione irrigua in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni: |
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Art. 18 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suoloI consorzi di bonifica, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 152 del 2006, partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo mediante: a) nei riguardi della rete idraulica minore e di bonifica, concorso alla formulazione d |
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Art. 19 - Funzioni dei consorzi di bonifica in materia di tutela della qualità delle acque e gestione dei corpi idrici1. I consorzi di bonifica contribuiscono all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica mediante: a) concorso, nell’ambito di accordi di programma pr |
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Art. 20 - Affidamento in concessione di opere pubbliche ai consorzi di bonifica1. Ai consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici operanti nel Veneto, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concede |
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Art. 21 Funzioni dei consorzi di bonifica in materia ambientale1. I consorzi di bonifica promuovono la realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idraulica superficiale, come individuati e disciplinati dal piano territoriale di coordinamen |
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Art. 22 - Funzioni dei consorzi di bonifica nel sistema regionale di protezione civile1. La Regione riconosce il ruolo svolto dai consorzi di bonifica nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, come individuato ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali i |
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Art. 23 - Piano generale di bonifica e di tutela del territorio1. I consorzi di bonifica predispongono, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’insediamento dei consigli di amministrazione dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 3, il piano generale di bonifica e di tutela del territorio. 2. Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio prevede: a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte caratterizzate da livelli omogenei di rischio |
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Art. 24 - Disciplina dei procedimenti amministrativi consortili e degli interventi sostitutivi |
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CAPO IV - Opere pubbliche di bonifica e irrigazione |
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Art. 25 - Regime giuridico delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, le opere idrauliche, le opere relative ai corsi d’acqua come definiti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unic |
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Art. 26 - Elenco delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione1. Per ciascun consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa ricognizione anche sulla base degli elenchi già in essere, è compilato, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal consorzio, l’e |
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Art. 28 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori1. I consorzi di bonifica predispongono il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori per le opere di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b) e lo trasmettono alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento sentita la competente c |
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Art. 29 - Concorso regionale per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione1. La Giunta regionale concede contributi a favore del consorzio di bonifica concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nella misura massima del cento per cento della spesa ammissibile per gli interventi relativi: a) agli impianti idrovori di sollevamento meccanico e opere connesse, compresi i tronchi di canale immissario che precedono le idrovore; b) alla rete idraulica di scolo e agli impianti e strutture necessarie per la regolazione e gestione della risorsa idrica, comprese le opere che ne comportano la vivificazione; |
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Art. 29-bis - Piano irriguo regionale1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del |
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Art. 30 - Ufficiale rogante1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amminist |
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Art. 32 - Concorso regionale per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione1. La Regione concorre nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale concede annu |
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Art. 33 - Programma di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione1. I consorzi di bonifica predispongono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del consiglio di amministrazione. 2. I consorzi di bonifica destinano una quo |
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CAPO V - Opere minori |
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Art. 34 - Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l’obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il |
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Art. 34-bis - Studi e ricerche in materia di bonifica e di irrigazione |
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CAPO VI - Contribuenza consortile |
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Art. 35 - Piano di classifica e perimetro di contribuenza1. I consorzi di bonifica, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all’articolo 38, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 36. |
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Art. 36 - Direttive per la redazione dei piani di classifica1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere definisce entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge mediante la costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del settore, le direttive per la redazione dei piani di classifica, di cui all’articolo 35, attenendosi ai seguenti criteri: a) i benefici della bonifica possono riguardare un solo immobile o una pluralità di immobili e devono contribuire a incrementarne o conservarne il relativo |
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Art. 37 - Scarichi nella rete irrigua e di bonifica1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l’obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore. |
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Art. 38 - Piano di riparto dei contributi consortili1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all’articolo 35, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio di bonifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate da |
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Art. 39 - Concorso della Regione nella contribuenza corrisposta ai consorzi di bonifica1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più immobili censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle relative disp |
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Art. 40 - Contenimento dei costi di riscossione1. Nell’annualità di riferimento. il consorzio di bonifica non procede alla riscossione di contributi consortili che, in applicaz |
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CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 41 - Norme transitorie1. Entro sessanta giorni dalla costituzione dei consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 3, la Giunta regionale disciplina le modalità atte a consentire per tutti i consorzi di bonifica del Veneto l’elezione delle rispettive assemblee, il cui svolgimento deve avvenire entro la prima domenica successiva al compimento del centottantesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del relativo provvedimento. 2. I consorzi di bonifica esistenti continuano ad operare anche dopo l’entrata in vigore della presente legge e sono soppressi alla data della prima seduta dell’assemblea. |
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Art. 42 - Applicazione dello statuto1. Qualora l’assemblea del consorzio, nel corso della prima seduta, non deliberi lo statuto dell’ente nonché durante l’iter d |
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Art. 43 - Omissis
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Art. 44 - Norma finanziaria1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificabili in euro 6.175.000,00 per l’esercizio 2009 ed euro 6.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica”, del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011. |
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Art. 45 - Abrogazioni1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali: a) legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 "Riordino dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori" come novellata da: |
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Art. 46 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla su |
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Allegato A - Allegato E - Omissis
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