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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 06/04/2012, n. 13
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/05/2024, n. 12
- L.R. 16/03/2018, n. 13
- L.R. 03/11/2017, n. 39
- Sent. Corte Cost. 29/03/2013, n. 58
- L.R. 10/08/2012, n. 32
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CAPO I - CAPO II - Omissis
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CAPO III - Norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale |
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Art. 12 - Fondi per interventi di cui al “Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”1. Al fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio regionale e porre in sicurezza argin |
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Art. 13 - Istituzione di un fondo per l’indennizzo dei danni da allagamento1. È istituito il fondo regionale per l’indennizzo dei danni da allagamento, di seguito denominato Fondo. 2. Il Fondo è destinato all’indennizzo dei danni cagionati a seguito di utilizzo di ar |
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Art. 14 - Contributo straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti da calamità naturali1. Per fronteggiare gli oneri conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito negli anni 2008 e 2010 i territori dei comuni di Albignasego, Padova, Abano |
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Art. 15 - Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Edilizia convenzionata1. Gli operatori pubblici e privati che realizzano programmi costruttivi o di recupero con il concorso di finanziamenti pubblici di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, nell’ambito del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001-2003 di cui al provvedimento del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 74 e del Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto” di cui al decreto del Min |
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Art. 21 - Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto interessi concessi alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle |
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Art. 22 - Modifica della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” |
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Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Iniziative a favore delle imprese giovanili e modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma: “3-bis. La Regione interviene inoltre per favorire le aggregazioni fra imprese giovanili, con le modalità attuative stabilite dalla Giunta regionale.”. |
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis
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Art. 27 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 ottobre 2009, |
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Art. 28 - Omissis
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Art. 29 - Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive modificazioni |
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Art. 30 - Misure di contrasto alla crisi economica nel settore delle acque minerali e proroga delle misure in essere1. In considerazione del protrarsi delle condizioni di crisi economica e del conseguente permanere della esigenza di garantire la difesa dei livelli occupazionali del settore, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n. 22, in materia di riduzione del diritto proporzionale stabilito dal comma 2-ter dell’ |
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Art. 31 - Art. 32 - Omissis
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Art. 33 - Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 “Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo1. Il comma 6 dell’articolo 4, della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è sostituito dal seguente comma: “6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all’articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all’articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all’articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - Istituzione di un fondo regionale assicurato per la garanzia del ripristino dei luoghi e modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”1. N1 2. N2 3. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole “la cauzione prestata che, qualora non risulti sufficiente, è integrata dal soggetto obbligato per l’importo determinato dalla provincia.” sono sostituite dalle parole “un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all’articolo 18, comma 6, all’articolo 41 comma 6 e all’articolo 45 comma 6, rivalendosi |
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Art. 36 - Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, è sostituita dalla seguente lettera: |
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Art. 37 - Interventi per le imprese di montagna. Modifiche della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”1. Dopo il comma 2-nonies dell’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è inserito il seguente comma: “2-decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma 1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni finanziarie, tra loro alternative, finalizzate all |
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Art. 38 - Omissis
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Art. 39 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge re |
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Art. 40 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi |
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Art. 41 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”1. L’articolo 37 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente articolo: “Art. 37 - Contributo ambientale a favore della Regione e dei comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti 1. I soggetti che effettuano la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale destinato, quota parte, a interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio dalla presenza dell’impianto a favore dei comuni ove gli impianti sono ubicati e, per la restante parte, a favore della Regione per far fronte ai costi |
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Art. 42 - Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge r |
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Art. 43 - Omissis
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Art. 44 - Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”1. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi: |
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Art. 45 - Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”1. L’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, è così sostituito: |
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Art. 46 - Art. 48 Omissis
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CAPO IV - Norme finali |
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Art. 49 - Dichiarazione d’urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla s |
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Allegati - Omissis
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