Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 20/04/2018, n. 15, così recitava:

Art. 24 - Disciplina dei procedimenti amministrativi consortili e degli interventi sostitutivi

1. I consorzi di bonifica adottano le norme sui procedimenti amministrativi concernenti licenze, autorizzazioni o concessioni, il cui rilascio è attribuito alla competenza dei consorzi, definiscono i relativi procedimenti in un termine non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza, salva sospensione per una sola volta per la richiesta di elementi integrativi, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza alla azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, procede, agli interventi sostituitivi.”

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