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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 27/07/2023, n. 15
L. R. Veneto 27/07/2023, n. 15
L. R. Veneto 27/07/2023, n. 15
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Capo I - Disposizioni in materia di agricoltura |
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Art. 1 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"1. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono aggiunti i seguenti: |
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Capo II - Disposizioni in materia di caccia |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. All'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'alinea del comma 1 è |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 2 comma 1 della |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 3 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali |
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente: "2. La Giunta regionale, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, per la tutela della fauna di cui all'articolo 8 |
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Art. 6 - Modifica all'articolo articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1 |
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Art. 7 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre |
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Art. 8 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. All'articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti |
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Art. 9 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera i) le parole: "la caccia all'asp |
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Art. 10 - Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" |
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Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente della struttura regiona |
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Sezione II - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)" |
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Art. 12 - Modifiche all'allegato C "Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale" della legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)"1. Al paragrafo 10 "Disposizioni relative all'istituzione e gestione degli istituti di protezione individuati dal Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027" e, ai sensi dell'arti |
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Capo III - Disposizioni in materia di pesca |
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Art. 13 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25"1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018 |
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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", è aggiunto il seguente: "4-ter. La Regione garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse i |
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Art. 15 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario"1. Dopo la lettera d-quater) del comma 1 dell'articolo 2 della le |
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Capo IV - Disposizioni in materia di promozione agroalimentare |
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Art. 16 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta"1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 2 |
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Art. 17 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta"1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 2 |
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Art. 18 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta"1. All'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta"1. All'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 20 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta"1. All'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la le |
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta"1. All'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 23 - Inserimento dell'articolo 9-bis alla legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta" |
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Art. 24 - Norme transitorie1. Le strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento ai sensi della |
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Capo V - Disposizioni in materia di bonifica |
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Art. 25 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 29 della legge regionale 8 m |
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Capo VI - Capo VII - Omissis
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Capo VIII - Disposizioni in materia di foreste |
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Art. 32 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 le parole: "della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorità forestale competente per territorio". 2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è aggiunta la seguente: "c-bis) lavori di manutenzione e di adeguamento alle opere di regimazione idraulica e alle infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i requisiti tecnici previsti nel decret |
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Art. 33 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"1. Al comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato dal comma 3 dell' |
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Art. 34 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e relative disposizioni transitorie1. L'articolo 27 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente: "Art. 27 - Organismi di associazionismo forestale. 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 34 del 2018, la Giunta regionale promuove l'associazionismo fondiario tra proprietari e conduttori di terreni sia pubblici che privati, cui possono part |
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Capo IX - Disposizioni finali |
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Art. 35 - Clausola di neutralità finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, com |
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Art. 36 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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