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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dir.R. Veneto 20/03/2015, n. 83
D. Dir.R. Veneto 20/03/2015, n. 83
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TESTO DEL DOCUMENTOIl Direttore VISTO l'articolo 37 della legge regionale citata in oggetto, che al comma 2 dispone che gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque; il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei Soggetti titolari degli scarichi medesimi; PRESO ATTO che l'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13R "Legge finanziaria regionale per l'anno 2012", nel modificare l'articolo 37 di cui sopra, ha aggiunto il comma 3 bis che prevede che le Strutture regionali competenti verifichino entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2e 3; il successivo comma 3 ter, introdotto dal medesimo articolo 44 della l.r. n. 13/2012, specifica che, qualora gli oneri di cui al comma 3 bis risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 1, della l.r. n.12/2009 agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, non si applicano per l'anno di riferimento i commi 2 e 3, mantenendo così la contribuenza consortile a carico dei proprietari degli immobili urbani medesimi; DATO ATTO che, al fine di dare adempimento al disposto di legge in argomento, nel rispetto del termine di cui sopra, risulta necessario formalizzare gli esiti delle valutazioni compiute dagli Uffici di questa Sezione regionale, in ordine agli oneri complessivi diretti e indiretti di cui al comma 3 bis, relativamente all'anno in corso; DATO ATTO che sull'argomento in questione è originariamente intervenuta la Giunta regionale con l'Allegato E alla deliberazione 26 gennaio 2010, n. 101, e con la deliberazione 7 giugno 2011, n. 760; con il citato Allegato E sono stati individuati gli adempimenti a carico dei Consorzi di bonifica per la corretta applicazione del comma 3 dell'art. 37; con la DGR n. 760/2011 sono state dettate disposizioni applicative in merito al regime da adottare pe |
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