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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 15/02/2018, n. 5
Regolam. R. Lazio 15/02/2018, n. 5
Regolam. R. Lazio 15/02/2018, n. 5
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - (Principi generali)1. La Regione, nel riconoscere il ruolo strategico delle MPMI nello sviluppo economico del territorio, ispira le proprie politiche al principio “Pensare anzitutto in piccolo” (Think small first) definendo un contesto normativo ed economico favorevole alle imprese stesse, al fine di agevolarne |
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CAPO II - GARANTE REGIONALE PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE |
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Art. 4 - (Funzioni e compiti)1. Il Garante regionale svolge le seguenti funzioni: a) fornisce il necessario supporto metodologico alle strutture regionali in tutte le fasi di realizzazione del Test MPMI di cui all’articolo 5; b) verifica gli esiti del Test MPMI, segnalando agli assessori competenti e al Presidente della Regione i casi in cui le iniziative di cui al comma 2 dell’articolo 5, possono determinare rilevanti oneri finanziari o amministrativi a carico de |
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CAPO III - PROCEDURE E MODALITÀ PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST MPMI |
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Art. 5 - (Test MPMI)1. In coerenza con le previsioni di cui al comma 13 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016, il Test MPMI, quale strumento di supporto per le politiche regionali a favore delle MPMI consente, mediante una pr |
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Art. 6 - (Procedure e modalità)1 Il test MPMI è effettuato dalla Direzione regionale proponente l’intervento normativo e amministrativo con il supporto della struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 4. 2. Il test MPMI è effettuato sugli schemi di atti di cui al comma 2 dell’articolo 5, secondo una procedura articolata nelle |
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Art. 7 - (Modello operativo)1. Le strutture regionali provvedono all’effettuazione del test MPMI ai sensi dell’articolo 6, secondo il Mode |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 8 - (Formazione del personale)1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione annuale della formazione del personale, al fine di garantir |
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Art. 9 - (Sperimentazione)1. In fase di prima applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per un periodo no |
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Art. 10 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regi |
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Allegato A - Test MPMI - Modello operativoIl presente documento definisce la metodologia e le modalità attuative del Test MPMI introdotto nella Regione Lazio dai commi 13 e seguenti dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017) e nello specifico il modello operativo di cui alla lettera a) del comma 17 del medesimo articolo e all’articolo 7 del regolamento. Il Test MPMI è una procedura di valutazione ex ante degli atti normativi e amministrativi, come previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 5 del regolamento, rivolti alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nell’ambito dell’Analisi dell’Impatto della Regolamentazione (AIR). In relazione a tale procedura, viene proposto un modello operativo semplificato che consente di evidenziare in maniera più immediata e diretta i vantaggi e gli svantaggi di un intervento pubblico per le MPMI e la collettività. Obiettivo principale è quello di produrre regolazione in modo conforme al terzo principio dello Small Business Act (SBA) europeo “Pensare anzitutto in piccolo” (Think Small First). L’introduzione di nuovi adempimenti o oneri a carico delle imprese dovrà prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 6 comma 1 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese), trattamenti differenziati o misure compensative, secondo criteri di proporzionalità e gradualità, tenendo conto delle dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività delle imprese destinatarie dell’intervento. Il Test MPMI è articolato nelle seguenti fasi: - individuazione dei destinatari e valutazione preliminare degli effetti a carico delle MPMI e della collettività; - stima dei singoli costi di regolazione; - individuazione e valutazione delle possibili opzioni regolatorie alternative incluse quelle di mitigazione in conformità ai principi di proporzionalità e di gradualità; - consultazione delle MPMI (trasversale). Non è previsto necessariamente l’espletamento delle fasi di cui ai punti 2 e 3 del Test. Infatti nel caso in cui, durante lo svolgimento di una specifica fase, si dimostri che il provvedimento non genera effetti rilevanti sulle MPMI, il test si interrompe. La consultazione, attuata secondo le modalità, i tempi e gli strumenti ritenuti più opportuni, rappresenta un momento fondante dell’intera procedura. Attraverso la consultazione si dà la possibilità ai rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative di partecipare al processo di definizione del provvedimento. Le risultanze del Test MPMI sono riportate in una relazione finale, predisposta a conclusione dell’intera procedura. Tale relazione è allegata alla proposta dell’atto normativo o amministrativo. Il test MPMI è effettuato dalla Direzione regionale che propone l’intervento normativo o amministrativo, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Modello operativo e con il supporto metodologico della struttura organizzativa prevista dall’articolo 4 comma 4 del regolamento della quale il Garante regionale per le MPMI si avvale per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di relativa competenza. Il Garante regionale opera una verifica finale sulle risultanze del Test MPMI effettuato dalle Direzioni regionali e svolge, in collaborazione con le stesse, le necessarie attività di consultazione dei destinatari della regolazione secondo le modalità e gli strumenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni. Per agevolare lo svolgimento del Test MPMI e la redazione della relazione, sono state predisposte apposite n. 4 check-list di domande che consentono di procedere secondo un percorso di approfondimento guidato. FASE 1 - Individuazione dei destinatari e valutazione preliminare degli effetti a carico delle MPMI e della collettività (check-list n. 1) Il primo passaggio consiste nell’individuare chi sono i destinatari del provvedimento e più in generale gli utilizzatori finali (“end user”), cioè chiunque sia interessato dagli effetti dell’intervento di regolazione, considerando sia chi sostiene i costi sia chi riceve i benefici. A tal fine si provvede alla raccolta e all’organizzazione dei dati e delle informazioni provenienti dalle fonti informativ |
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