Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 20/04/2018, n. 15 le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina della attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava approvato con Delib.C.R. n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.

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