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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 10/09/2019, n. 38
L. R. Veneto 10/09/2019, n. 38
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione dei rischi da gioco d'azzardo e delle problematiche azzardo-correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono dipendenti e al supporto delle loro famiglie. |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni: a) gioco d'azzardo: gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è b |
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Art. 3 - Tavolo tecnico sul gioco d'azzardo patologico1. È istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta regionale, un tavolo tecnico permanente sul gioco d'azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione |
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Art. 4 - Interventi e attività regionali1. La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico di cui all'articolo 3: a) definisce i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali comprendenti le prestazioni di base obbligatorie per il trattamento del giocatore patologico da parte delle aziende ULSS; b) definisce programmi per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico e agli altri problemi azzardo-correlati; c) favorisce la sperimentazione, da parte delle aziende ULSS, di forme innovative di contatto rivolte a categorie specifiche di giocatori, nonché di assistenza dei giocatori patologici e delle loro famiglie, prevedendo strumenti di valutazione dell'efficac |
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Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS1. Le aziende ULSS, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali |
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Art. 6 - Competenze dei Comuni1. I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare: |
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Art. 7 - Collocazione dei punti gioco1. L'esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti. N2 2. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata l'apertura di sale da gioco, di sale scommesse e la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da: a) servizi per la prima infanzia; b) istituti scolastici di ogni ordine e grado; |
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Art. 8 - Limitazioni all'esercizio del gioco1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territor |
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Art. 9 - Compiti dei gestori dei punti gioco1. I gestori dei punti gioco di qualsiasi tipologia e grandezza espongono il materiale fornito dalle aziende ULSS in modo ben visibile e leggibile alla |
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Art. 11 - Sistema incentivante1. La Regione e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, p |
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Art. 12 - Disposizioni in materia di IRAP |
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Art. 13 - Divieto di installazione e permanenza nei punti gioco di terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante il prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso1. È vietata l'installazione nei punti gioco, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), di terminali multifunzione che consentono l'accesso |
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Art. 14 - Vigilanza e sanzioni1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal Comune competente per territorio che destina i relativi proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale. 2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni: a) la violazione delle disposizioni dell'articolo 7, commi 2 e 3, è soggetta alla sanzione amministra |
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Art. 15 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale predispone una relazione annuale da approvare nella competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazion |
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Art. 16 - Abrogazioni |
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Art. 17 - Norma finanziaria1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, |
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