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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 30/01/1990, n. 12
L. R. Veneto 30/01/1990, n. 12
- L.R. 30/12/2016, n. 30
- L.R. 26/06/2018, n. 23
- L.R. 14/11/2018, n. 42
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia e Istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale regionale della Lessinia come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000. 2. Il Parco di cui al prec |
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Art. 2 - Finalità1. Le finalità del Parco regionale della Lessinia sono le seguenti: a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua; |
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TITOLO II - IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE |
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Art. 3 - Contenuti del piano ambientale1. Il piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale. 2. Il piano ambientale determina: |
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Art. 4 - Elaborati del piano ambientale1. Il piano ambientale è costituto da: a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspe |
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Art. 5 - Procedimento di formazione del piano ambientale1. Il piano ambientale è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio del soggetto gestore. 2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria della Comunità montana e dei comuni di cui al comma 2 dell'a |
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Art. 7 - Varianti al piano ambientale1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia. |
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Art. 8 - Classificazione delle aree protette.. |
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Art. 9 - Criteri per la redazione del piano ambientale1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali. 2. In tale zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza. 3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali, propri dell'ambiente. |
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Art. 9 bis - Aree contigue. |
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Art. 10 - Misure di salvaguardia inerenti alla zona di riserva naturale1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale generale di cui alla planimetria allegata alla presente legge, non sono consentiti: a) l'apertura di nuove strade a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale; b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni; c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi; |
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Art. 11 - Misure di salvaguardia inerenti alla zona agro-silvo-pastorale1. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali di cui alla planimetria allegata, non sono consentiti: a) l'apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale; b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento salvo quando previsto dalle successive prescrizioni; c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi; |
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TITOLO III - GESTIONE DEL PARCO |
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Art. 12 - Soggetto gestore |
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Art. 13 - Adempimenti |
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Art. 14 - Comitato tecnico-scientifico |
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Art. 15 - Personale |
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Art. 18 - Vigilanza1. La Comunità montana vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi a eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti della Comunità montana cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono uff |
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Art. 19 - Sanzioni1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate: |
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Art. 20 - Controlli1. Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi del soggetto gestore, il Presidente de |
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Art. 21 - Finanziamento1. Il soggetto gestore provvede alla copertura degli oneri per la gestione del Parco utilizzando le risorse finanziarie der |
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Art. 22 - Norma finanziaria1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è determinato nella misura di lire 2.000.000.000 di cui lir |
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Art. 23 - Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti riguardanti: |
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Art. 24 - Norma finale1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40. |
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