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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 16/03/2015, n. 4
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L. R. Veneto 16/03/2015, n. 4
- Sent. Corte Cost. 10/04/2020, n. 64
- L.R. 04/04/2019, n. 14
- Sent. Corte Cost. 24/02/2017, n. 41
- L.R. 30/12/2016, n. 30
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Art. 1 - Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie1. Dopo il comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente: "1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell'intervento edilizio nel cas |
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Art. 2 - Sostituzione della tabella A4 allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61" Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie1. In attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", la tabella A4, allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è sostituita dalla seguente:
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Art. 3 - Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e disposizioni in materia di varianti in deroga ai sensi dell'articolo 481. Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente: "Art. 18 ter - Varianti allo strumento urbanistico comunale per aree commerciali destinate a medie strutture di vendita 1. Le varianti al piano degli interventi fin |
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"1. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. |
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Art. 5 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 44, della legg |
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Art. 6 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni |
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Art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 |
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Art. 8 - Disposizioni attuative dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo strumento urbanistico generale, con le procedure di cui al comma 4, può fissare limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765": |
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Art. 9 - Disposizioni in materia di aree naturali protette regionali1. L'ente parco che abbia regolamentato i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari |
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Art. 10 - Neutralità finanziaria1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. |
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