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L.R. Veneto 23/10/2003, n. 23

Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti.
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[Premessa]

 

 

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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. In attuazione dell'articolo 19 della l

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Art. 2 - Obiettivi

1. Per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante sono fissati i seguenti obiettivi:

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Art. 3 - Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) rete: l'insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;

b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione suddivisi nelle seguenti categorie:

1) benzine;

2) olio lubrificante;

3) gasolio;

4) gas di petrolio liquefatto (GPL);

5) metano;

6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA);

b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscele idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"; N3

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Art. 3-bis - Ristrutturazione totale

N7

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Art. 4 - Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i criteri e le direttive relativi all'ammodernamento della rete stradale di carburante mediante:

a) l'individuazione di bacini di utenza che garantiscano un articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;

b) la definizione delle zone omogenee comunali e d

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Art. 5 - Competenze provinciali

1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) predisposizione, entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4 comma 2

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Art. 6 - Competenze comunali

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di impianti per natanti;

b) il rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento degli impianti di carburante limitatamente ai prodotti metano e GPL;

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Art. 7 - Procedure

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione al trasferimento, alla ristrutturazione e all'esercizio di un impianto stradale di carburante, di un impianto ad uso privato e di un impianto per natanti nonché il loro potenziamento mediante l'aggiunta dei prodotti metano o GPL sono presentate al comune competente per territorio, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo dell'11 febbraio 1998, n. 32, "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.", utilizzando apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la commissione di cui all'articolo 11, unitamente alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie, nel rispetto della normativa urbanistica vigente. N2

2. Nel caso di nuovo impianto strad

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Art. 8 - Trasferimento dell'autorizzazione

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa ad impianti stradali, impianti ad uso privato e ad impianti per natanti è comunicato, entro quindici giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o di affitto

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Art. 9 - Collaudo impianti ed esercizio provvisorio

N8

1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli

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Art. 10 - Sanzioni amministrative

1. L'installazione di un impianto stradale di carburanti, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 25.000,00. Nel caso di assenza di autorizzazione sono disposti dal comune la chiusura immediata dell'impianto, la messa in sicurezza dello stesso, la rimozione e lo smantellamento di tutte le attrezzature nonché il ripristino dell'area alla situazione originale. Qualora non venga eseguito lo smantellamento e il ripristino dell'area nei termini previsti dall'ordinanza comunale, vi provvederà l'amministrazione con il recupero delle spese nei co

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Art. 11 - Commissione consultiva regionale carburanti

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la commissione consultiva regionale carburanti composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia, o un suo delegato, che la presiede;

b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;

c) dodici esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente: due dall'unione petrolifera, uno dall'associazione dei trasportatori e distributori di GPL più rappresentativa a livello regionale, uno dall'associazione dei concessionari o trasportatori di metano più rappresentativa a livello regionale, quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodo

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Art. 12 - Compiti della commissione consultiva regionale carburanti

1. La commissione consultiva regionale carburanti esprime il proprio parere:

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Art. 13 - Sistema informativo. Relazione annuale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente i risultati al competente Ministero.

2. A tal fine i comuni trasmettono alla provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali di carburanti in essere, le condizioni di

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CAPO II - Impianti stradali di carburante
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Art. 14 - Nuovi impianti stradali di carburante

1. Gli impianti stradali di carburanti esistenti al 31 luglio 2018 devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio, e possibilmente GPL e metano; avere installate le apparecchiature self-service, pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, com

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Art. 14-bis - Obblighi per gli impianti stradali di carburanti esistenti in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura pe i combustibili alternativi"

N13

1. È previsto l'obbligo per tutti gli impianti stradali di carburanti già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto una volta approvato deve essere realizzato nei successi

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Art. 14-ter - Ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali

N14

1. L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'

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Art. 15 - Potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine di evitare le concentrazioni geografiche e favorire un'equa

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Art. 16 - Rapporto tra impianto stradale e area di servizio

1. In un'area di servizio non può insistere più di un impianto stradale di carburanti.

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Art. 17 - Sospensione e revoca della autorizzazione

1. I titolari delle autorizzazioni degli impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti, senza l'autorizzazione del comune, fatta eccezione per i periodi di ferie.

2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, possono autorizzare la sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in caso di oggettiva impossibilità di

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CAPO III - Disposizioni particolari

 

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Art. 18 - Impianti ad uso privato esistenti

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti ad uso privato già in esercizio, privi della prescritta autorizzazione comunale, devono pre

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Art. 19 - Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali

1. Il rilascio delle autorizzazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili superiori a cinquanta litri, ad eccezione di metano e GPL, da parte di operatori econo

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Art. 20 - Nuovi impianti per natanti

1. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per natanti viene rilasciata in deroga al provvedimento di cui

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CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali

 

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Art. 21 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 95.000,00 a decorrere dall'esercizio 2003, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati con il bilancio pluriennale 2002-2004 nel modo seguente:

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Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. La legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 "Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti", come novellata dalla legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 34, è abrogata.

2. Le disposizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale del 18 febbraio 1998, n. 3 ed alla delibera della Giunta regionale n. 3906/1997 continuano ad applicarsi fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4.

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