Comma abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“1. L’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, viene sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Classificazione delle aree protette.

1. Il Piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati all'articolo 9, procede alla perimetrazione definitiva del territorio del parco, tenuto conto degli obiettivi e finalità della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nelle seguenti zone: zone di riserva naturale e zone agro-silvo-pastorali, nonché all'individuazione delle aree contigue secondo i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 9-bis.".”

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