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28/03/2022

Utilizzo dell’immobile prima del collaudo e rilascio del titolo abilitativo

Secondo la Corte di Cassazione, il proprietario che consenta l'utilizzo dell’immobile prima del collaudo è punibile ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 380/2001 anche se sia stato rilasciato il titolo abilitativo.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti contestavano la condanna per il reato di cui all’art. 75, D.P.R. 380/2001, inflitta perché, in qualità di proprietari, consentivano l’utilizzazione dell’immobile prima del certificato di collaudo. In particolare, sostenevano:
- l’avvenuta prescrizione del reato, decorrente a loro avviso dalla data del sopralluogo della polizia giudiziaria;
- la mancata valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta, tra cui i titoli abilitativi in sanatoria che legittimavano il fabbricato e le altre opere realizzate successivamente.

CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO PER LE OPERE IN CEMENTO ARMATO E A STRUTTURA METALLICA - Secondo l’art. 67 del D.P.R. 380/2001, completata la struttura con la “copertura” dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione all’ufficio regionale competente ed al collaudatore, il quale ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'Albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni (art. 65-67, D.P.R. 380/2001). 
Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni e deve essere allegato alla Segnalazione certificata di agibilità (a meno che non si tratti di opere minori o prive di relevanza per le quali il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori - art. 24, D.P.R. 380/2001art. 67, D.P.R. 380/2001).

Sanzioni - Tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ossia proprietari, costruttori, committenti, direttore dei lavori, sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro se consentono l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo (art. 75, D.P.R. 380/2001).

Per ulteriori approfondimenti si veda Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo.

MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Con riferimento alla data di consumazione del reato (da cui decorrono i termini per la prescrizione), la Corte di Cassazione penale, con la sentenza 15/02/2022, n. 5307, ha ribadito che il reato di cui all'art. 75, D.P.R. 380/2001 (utilizzazione di un'opera in cemento armato o a struttura metallica prima del rilascio del certificato di collaudo) ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto comprende:
- da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e,
- dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente.
Ne consegue che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide:
- con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile, oppure
- con il collaudo.

TITOLI ABILITATIVI E CERTIFICATO DI COLLAUDO - Inoltre la Corte di Cassazione ha affermato che il collaudo non può essere sostituito dal rilascio dei titoli abilitativi. Ed infatti i titoli edilizi attestano la regolarità edilizia e urbanistica delle opere assentite, mentre il collaudo, con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, come si evince dall’art. 67, D.P.R. 380/2001, persegue la finalità di accertare la sicurezza di dette opere, così da non compromettere la pubblica incolumità.

Dalla redazione