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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Collaudo statico: caratteristiche strutturali per la sua obbligatorietà
Cass. pen. 06/06/2019, n. 25178 ha affermato che il collaudo previsto dall’art. 67, del D.P.R. 380/2001 è necessario solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64, del D.P.R. 380/2001, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o in struttura metallica.
Nella specie la Corte ha escluso l’obbligo relativamente ad una struttura in legno con copertura in telo e delimitazione con finestre in alluminio, vetro e plastica, senza un adeguato accertamento della funzione strutturale delle finestre in metallo-alluminio.
La pronuncia in questione è basata su norme ora innovate dall’art. 3 del D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”. Alla luce della nuova normativa l'obbligo di collaudo statico dovrebbe essere stato esteso a tutte le tipologie strutturali (pertanto anche alle strutture di legno o altri materiali), ma le modifiche sono state apportate in maniera non sistematica e scoordinata.
COLLAUDO STATICO E STRUTTURE DIVERSE DOPO LO SBLOCCA CANTIERI
Il Capo II della Parte II del Testo unico dell’edilizia (artt. 64-76, del D.P.R. 380/2001) reca la Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (vedi Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo)
Il D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), ha apportato alcune modifiche alla suddetta disciplina. In primo luogo si è intervenuti sull’art. 65 del D.P.R. 380/2001 concernente la denuncia dei lavori di realizzazione e la relazione a struttura ultimata, prevedendo ora che la denuncia dei lavori debba essere presentata per tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, e non più solo per quelle in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed estendendo dunque l’obbligo di denuncia a tutte le opere strutturali, realizzate con qualsiasi materiale ammesso dalla normativa tecnica.
Analoga modifica non è stata tuttavia introdotta nell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, il quale, per le opere da sottoporre a collaudo statico, continua a fare riferimento a quelle di cui all’art. 53 del D.P.R. 380/2001, il quale a sua volta non è stato modificato e si riferisce ancora alle sole opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.
Pertanto, se da un lato appare evidente l’intento del legislatore di estendere gli adempimenti previsti dal TU edilizia, la cui finalità precipua è la tutela della pubblica incolumità, a qualsiasi tipologia strutturale (coerentemente con il progresso tecnologico), dall’altro stando al dato letterale della norma l’estensione è prevista solo per la denuncia dei lavori, mentre il collaudo statico continua ad essere previsto solo per le opere in c.a. e/o in metallo.
Sarebbe opportuna una modifica ulteriore della disciplina in questione al fine di chiarire l’ambito applicativo delle nuove disposizioni.
Ad ogni modo, sopperisce la Circolare 7/2019 (Circolare applicativa delle vigenti NTC, di cui al D.M. 17/01/2018), la quale dice testualmente al punto C9.1 che l'esecuzione del collaudo statico è dovuta per "tutte le opere e componenti strutturali, rientranti nel campo di applicazsione delle NTC, comprese nel progetto ed eventuali varianti, deèpositati presso gli organi di controllo secondo le modalità individuate da leggi e norme vigenti".
Sempre in tema di collaudo statico si segnala che nell’art. 67 del D.P.R. 380/2001 è ora statuito che per alcuni interventi di cui all’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 (introdotto anch’esso dal D.L. 32/2019) il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. In particolare, si tratta degli interventi:
- di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, quali le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e
- privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.
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