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13/06/2019

Collaudo statico: caratteristiche strutturali per la sua obbligatorietà

Una pronuncia della Corte di Cassazione fornisce lo spunto per valutare l’impatto delle modifiche introdotte dal decreto c.d. “sblocca cantieri” agli adempimenti per la realizzazione di opere strutturali (progetto, denuncia, direzione lavori, collaudo).

Cass. pen. 06/06/2019, n. 25178 ha affermato che il collaudo previsto dall’art. 67, del D.P.R. 380/2001 è necessario solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64, del D.P.R. 380/2001, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o in struttura metallica.
Nella specie la Corte ha escluso l’obbligo relativamente ad una struttura in legno con copertura in telo e delimitazione con finestre in alluminio, vetro e plastica, senza un adeguato accertamento della funzione strutturale delle finestre in metallo-alluminio.
La pronuncia in questione è basata su norme ora innovate dall’art. 3 del D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”. Alla luce della nuova normativa l'obbligo di collaudo statico dovrebbe essere stato esteso a tutte le tipologie strutturali (pertanto anche alle strutture di legno o altri materiali), ma le modifiche sono state apportate in maniera non sistematica e scoordinata.

COLLAUDO STATICO E STRUTTURE DIVERSE DOPO LO SBLOCCA CANTIERI
Il Capo II della Parte II del Testo unico dell’edilizia (artt. 64-76, del D.P.R. 380/2001) reca la Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (vedi Opere strutturali: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo)

Il D.L. 32/2019 (c.d. “sblocca cantieri”), ha apportato alcune modifiche alla suddetta disciplina. In primo luogo si è intervenuti sull’art. 65 del D.P.R. 380/2001 concernente la denuncia dei lavori di realizzazione e la relazione a struttura ultimata, prevedendo ora che la denuncia dei lavori debba essere presentata per tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, e non più solo per quelle in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed estendendo dunque l’obbligo di denuncia a tutte le opere strutturali, realizzate con qualsiasi materiale ammesso dalla normativa tecnica.
Analoga modifica non è stata tuttavia introdotta nell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, il quale, per le opere da sottoporre a collaudo statico, continua a fare riferimento a quelle di cui all’art. 53 del D.P.R. 380/2001, il quale a sua volta non è stato modificato e si riferisce ancora alle sole opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica.

Pertanto, se da un lato appare evidente l’intento del legislatore di estendere gli adempimenti previsti dal TU edilizia, la cui finalità precipua è la tutela della pubblica incolumità, a qualsiasi tipologia strutturale (coerentemente con il progresso tecnologico), dall’altro stando al dato letterale della norma l’estensione è prevista solo per la denuncia dei lavori, mentre il collaudo statico continua ad essere previsto solo per le opere in c.a. e/o in metallo.
Sarebbe opportuna una modifica ulteriore della disciplina in questione al fine di chiarire l’ambito applicativo delle nuove disposizioni.
Ad ogni modo, sopperisce la Circolare 7/2019 (Circolare applicativa delle vigenti NTC, di cui al D.M. 17/01/2018), la quale dice testualmente al punto C9.1 che l'esecuzione del collaudo statico è dovuta per "tutte le opere e componenti strutturali, rientranti nel campo di applicazsione delle NTC, comprese nel progetto ed eventuali varianti, deèpositati presso gli organi di controllo secondo le modalità individuate da leggi e norme vigenti".

Sempre in tema di collaudo statico si segnala che nell’art. 67 del D.P.R. 380/2001 è ora statuito che per alcuni interventi di cui all’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 (introdotto anch’esso dal D.L. 32/2019) il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. In particolare, si tratta degli interventi:
- di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, quali le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e
- privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.

Dalla redazione