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17/11/2020

Disciplina delle opere strutturali non in c.a. ma unicamente a struttura metallica

La Corte di Cassazione ribadisce che la disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 si applica alle opere in cemento armato ed a quelle che, non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica.

RIFERIMENTI NORMATIVI - Le opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica sono soggette ad una particolare disciplina volta a ulteriormente garantire la sicurezza di tali strutture a beneficio della pubblica incolumità, contenuta nel Capo II della Parte II del D.P.R. 380/2001.
In particolare, gli artt. 64 e 65 del medesimo D.P.R. 380/2001 prevedono gli obblighi relativi al progetto esecutivo, alla denuncia dei lavori e alla relazione a struttura ultimata.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente, condannato per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, D.P.R. 380/2001 e artt. 71, 72 e 95, D.P.R. 380/2001 - che prevedono sanzioni penali per la violazione della disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e in zone sismiche - lamentava che la Corte territoriale non aveva considerato che le opere realizzate non erano state realizzate con l'utilizzo di cemento armato, onde l'insussistenza, a suo dire, dei reati in questione.

RATIO DELLA DISCIPLINA - La condanna è stata invece confermata dalla Corte di Cassazione penale, con la sentenza 27/10/2020, n. 29822, la quale ha innanzitutto evidenziato che la ratio legis delle disposizioni in tema di opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica è quella di assicurare la stabilità del fabbricato in tutti i casi nei quali siano, comunque, adoperate strutture in cemento armato o in metallo in funzione statica.
In altri termini l’applicazione degli obblighi stabiliti in materia dal D.P.R. 380/2001 è in ogni caso prevista quando le opere assolvano una funzione statica, cioè costituiscano elementi strutturali dell’edificio.

APPLICABILITÀ ALLE OPERE A STRUTTURA METALLICA NON IN C.A. - Ciò posto, la Corte ha ribadito che la sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65, D.P.R. 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei relativi reati, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica (posto che una tale componente è già necessariamente presente in quelle a cemento armato), che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica.

Sul punto i giudici hanno chiarito che la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione.

Ne consegue che, come nella fattispecie, il riferimento alle caratteristiche dell'opera realizzata come opera a struttura metallica è del tutto sufficiente a far ritenere integrati i reati contestati.

Sul tema si ricorda che l’art. 65, D.P.R. 380/2001 (denuncia dei lavori e relazione a struttura ultimata) è stato modificato dall’art. 3 del D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), conv. dalla L. 14/06/2019, n. 55, con l’intento di estendere, secondo l’interpretazione più plausibile, i relativi obblighi alle opere strutturali in generale, realizzate con qualsiasi materiale disciplinato dalla normativa tecnica (vedi Opere strutturali, costruzioni in zone sismiche: tutte le novità dello “sblocca cantieri” e Normativa tecnica per le costruzioni).

Dalla redazione