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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Validità CTU di un geometra per valutazione opere strutturali
FATTI DI CAUSA
La Corte d'Appello di Milano ha esaminato il caso di interventi strutturali effettuati su un edificio, sulla base tra l’altro di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) effettuata da un geometra in merito alla correttezza degli interventi medesimi sotto il profilo della diagnostica strutturale e della progettazione statica.
Nel ricorso per Cassazione si lamentava la violazione degli artt. 16, 17, 18, del R.D. 11/02/1929, n. 274 - che regolamentano le competenze professionali dei geometri - sostenendo che solo ingegneri e architetti hanno la competenza a valutare opere che incidono sulla statica degli edifici, con la conseguenza che il parere espresso dal geometra non poteva essere posto a fondamento di alcuna decisione.
PRINCIPIO DI DIRITTO E CONCLUSIONI
La Cass. 20/02/2020, n. 4439 ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista (geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (ingegneri o architetti), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione.
Pertanto, è stata ritenuta legittima la nomina di un geometra CTU per la valutazione di opere che incidono sulla statica degli edifici.
Si veda anche Competenze professionali per calcolo strutturale, obbligazioni del D.L. e dell’appaltatore