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09/01/2023

Abusi edilizi - Obblighi e responsabilità dell’esecutore dei lavori

Il costruttore, prima di iniziare i lavori, ha l’obbligo di controllare la regolarità dell’opera e di verificare che siano state richieste e rilasciate le relative autorizzazioni.

Nel caso di specie il contitolare della ditta esecutrice dei lavori contestava la condanna intimata per aver eseguito, in assenza del prescritto permesso di costruire ed in zona soggetta a vincolo:
- la realizzazione ex novo di un intero piano intermedio in cemento armato, tra il piano terra ed il primo piano con incremento della volumetria dell'immobile;
- la realizzazione di nuovi pilastri nella parte terminale del piano terra;
- la demolizione e ricostruzione in cemento armato del corpo di fabbrica posto a chiusura del cortile.
Il ricorrente sosteneva di non essere consapevole dell'abusività delle opere e della loro irregolarità urbanistica, non avendo partecipato alla predisposizione della relativa documentazione (contrattuale, progettuale, amministrativa) e che la SCIA era stata presentata da un architetto incaricato.

In proposito C. Cass. pen. 19/12/2022, n. 47801 ha ricordato che, secondo quanto disposto dall'art. 29, D.P.R. 380/2001, anche l'assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
Pertanto il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà:
- a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo;
- a titolo di colpa, nell'ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia.

La Corte ha anche precisato che è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori.

Secondo i giudici dunque l'imputato, quale contitolare dell'impresa esecutrice dei lavori, aveva l'obbligo di vigilare sulla regolarità degli interventi da eseguire, essendo consapevole che i lavori per cui era stata presentata al Comune la SCIA consistevano nella sola messa in sicurezza dell'immobile, come si evinceva dal progetto depositato e del quale aveva dichiarato di aver preso visione.

Dalla redazione