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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Articolo 8 - (Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi)
1. Ai fini della rilevazione, dell'analisi e dello studio delle problematiche del settore del commercio e dei pubblici esercizi, è istituito l'Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni cinque anni, determina la composizione dell'Osservatorio nel numero massimo di quattordici membri effettivi, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dei pubblici esercizi, dello sviluppo economico e territoriale, del marketing territoriale, del credito e giuridico-economico nonché di un rappresentante dell'Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) e di un rappresentante del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC).
3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La mancata designazione di uno o più componenti non impedisce la costituzione dell'Osservatorio, essendo sufficiente, a tale fine, la presenza del 50 per cento dei componenti stessi.
4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 sono, altresì:
a) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA;
b) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
c) determinate le modalità per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 9, anche avvalendosi di enti strumentali regionali.
5. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti.
6. Agli esperti esterni componenti dell'Osservatorio spettano, per la partecipazione alle relative riunioni, i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
Articolo 9 - (Attività dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:
a) analizza gli effetti delle politiche per il commercio e per i pubblici esercizi anche in termini occupazionali e assicura il monitoraggio di tali settori rilevando:
1) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva, suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province;
2) le caratteristiche strutturali e tipologiche della rete dei pubblici esercizi suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province;
3) la tipologia e le variazioni dei consumi;
4) l'incidenza settoriale sui livelli occupazionali, anche con riferimento all'evoluzione e trasformazione dei mestieri;
5) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e di quella dei pubblici esercizi e la loro rispondenza alle richieste dei consumatori;
6) i problemi derivanti dall'applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica nei territori di cui ai numeri 1 e 2;
7) i problemi derivanti dall'applicazione degli indirizzi regionali e dei piani di sviluppo comunali per i pubblici esercizi;
8) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale e dei pubblici esercizi;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di commercio e di pubblici esercizi anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione all'organizzazione di seminari e convegni;
c) realizza strumenti di informazione periodica anche sotto forma di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza per i settori interessati, destinati alle imprese commerciali e dei pubblici esercizi, nonché alle organizzazioni imprenditoriali ed agli enti locali.
2. I comuni e le CCIAA, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, lettera a), raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell'Osservatorio, senza oneri per la Regione, i dati della propria rete distributiva e dei pubblici esercizi secondo un flusso informativo continuo, che consenta di conoscere la situazione medesima in tempo reale."
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