Articolo abrogato dalla L.R. 22/10/2018, n. 7, così recitava:

"Articolo 7 - (Procedimento di autorizzazione)

1. La Regione bandisce selezioni dei soggetti che aspirano ad essere inseriti nell'albo regionale dei centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione; tale albo è istituito con apposito atto deliberativo.

2. La Regione, con validità triennale, autorizza i centri di cui all'articolo 6, sulla base di:

a) apposita domanda, presentata dai soggetti interessati iscritti all'albo regionale, attestante:

1) che la sede legale del centro è ubicata nel territorio regionale;

2) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6;

3) l'ambito provinciale o regionale di intervento;

4) il numero degli sportelli operativi nell'ambito provinciale e la loro ubicazione;

5) la titolarità di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;

6) lo svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;

7) l'instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende;

b) un dettagliato programma triennale, articolato in piani annuali, relativo alle attività che si intendono svolgere.

3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione del centro e per l'effettuazione degli accertamenti sul mantenimento dei requisiti e sull'attività svolta.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda e del relativo programma triennale.

5. La Regione può finanziare l'avvio dei centri autorizzati con i fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266, o con appositi stanziamenti a carico dei bilancio regionale, sulla base del programma di attività di cui al comma 2, lettera b).

6. Nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 6, la Regione autorizza comunque i centri costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, o regionale anche in deroga alle prescrizioni del comma 2, lettera a), numeri 6 e 7 dei presente articolo."

Dalla redazione