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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 28/03/1991, n. 112
L. 28/03/1991, n. 112
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[Premessa] |
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Art. 1. - Definizioni1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle q |
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Art. 2. - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla L. 11 giugno 1971, n. 426. 2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende e |
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Art. 3. - Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche é subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato. 2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso é vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza. 4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i |
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Art. 4. - Commissioni1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentati delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltiva |
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Art. 5. - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su a |
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Art. 6. - Sanzioni1. É punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescrit |
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Art. 7. - Norme transitorie e finali1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire duecen |
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