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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 31/07/1998, n. 42
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- L.R. 12/12/2017, n. 70
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- L.R. 29/12/2003, n. 68
- L.R. 08/07/2003, n. 33
- L.R. 31/12/1999, n. 72
- Avviso di rettifica in B.U. 05/11/1998, n. 36
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TITOLO I - Norme generali |
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Art. 1 - Contenuti e finalità1. La Regione Toscana, con la presente legge, nell'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e successive integrazioni e modificazioni e al |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) modalità di trasporto: le diverse modalità di esercizio dei servizi di trasporto, quali i servizi automobilistici, ferroviari ed a guida vincolata, lacuali, fluviali, marittimi e aerei; |
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Art. 3 - Oneri finanziari dei servizi di trasporto pubblico1. I servizi programmati sono effettuati con oneri a carico degli enti competenti solo nel caso in cui non risultino reali |
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TITOLO II - Strumenti di programmazione |
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Art. 4 - Pianificazione regionale dei trasportiAbrogato |
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Art. 5 - Programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico1.Abrogato 2. Il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla L.R. n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla L.R. |
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Art. 6 - Individuazione dei servizi programmati e delle relative risorse. Procedimento1. Ciascuna provincia promuove, tramite apposita conferenza, un'intesa preliminare fra gli enti locali volta a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5 per l'àmbito territoriale di competenza, nonché i criteri di riparto delle risorse regionali per la realizzazione dei servizi minimi. Il documento di convocazione della conferenza si conforma agli indirizzi contenuti nel programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 8; in assenza di quest'ultimo, il documento di convocazione della conferenza costituisce indirizzo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a). Alla conferenza partecipano tutti gli enti locali competenti in relazione ai servizi programmati nell'àmbito provinciale. 2. La Giunta provinciale recepisce con deliberazione l'intesa di cui al comma 1. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta provinciale, dando conto delle relative ragioni, formula e approva con deliberazione la proposta relativa alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5. 3. Le proposte provinciali sono trasmesse alla Giunta regionale nel termine perentorio da questa indicato. Entro il medesimo termine la Giunta regionale acquisisce altresì le proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori. |
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Art. 7 - Pianificazione provinciale dei trasporti1. Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 51 della L.R. n. 1/2005 definisce la politica provinciale in materia di trasporti secondo quanto previsto all' |
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Art. 8 - Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico1. La provincia, in attuazione del PRIIM di cui alla L.R. n. 55/2011 e del PTC, approva il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico dopo aver svolto una fase di concertazion |
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Art. 9 - Pianificazione dei trasporti e programmazione comunale dei servizi di trasporto pubblico1. Gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999) definiscono la politica comunale in materia di trasporti, seco |
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TITOLO III - Attribuzione delle funzioni amministrative |
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Art. 10 - Funzioni della Regione1. Sono di competenza della Regione, allo scopo di assicurarne l’esercizio unitario a livello regionale, tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico: a) ferroviari, marittimi ed aerei di cui al D.Lgs. 422/1997; b) automobilistici interprovinciali; c) automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari. 2. |
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Art. 11 - Funzioni della Provincia1. Ad esclusione dei servizi di competenza regionale e comunale sono attribuite alla Provincia tutte le funzioni amministrative relative ai servizi: a) automobilistici; |
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Art. 12 - Funzioni del Comune1. Sono attribuite al comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che: |
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TITOLO IV - Esercizio delle funzioni |
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Art. 13 - Servizi di trasporto pubblico programmati1. I servizi programmati sono eserciti nelle seguenti forme: |
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Art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus1. Le aziende di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa possono presentare, all'amministrazione competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, domanda di autorizzazione per la realizzazione di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus. 2. La domanda di autorizzazione è redatta in conformità allo schema approvato da ciascuna amministrazione. Il dirigente della competente struttura regionale approva con proprio atto lo schema di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. 3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati: a) la planimetria con l'indicazione del percorso e delle fermate, specificando, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti; b) il programma di esercizio del servizio; c) le dichiarazioni concernenti il possesso dei req |
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Art. 15 - Contratto di servizio1. I servizi programmati sono regolati da contratto di servizio, da stipulare nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19, D.Lgs. n. 422/1997. La violazione dell'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferrovieri, di cui all'articolo 19, comma 3, lettera l), D.Lgs. n. 422/1997, nonché il mancato rispetto, |
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Art. 16 - Affidamento dei servizi1. La Regione e gli enti locali affidano i servizi programmati di trasporto pubblico locale utilizzando di preferenza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Abrogato 3. Sono classificabili beni essenziali: a) il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto; b) le infrastrutture di via; c) i depositi; d) le officine, nel caso di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la definizione dei lotti di |
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Art. 16-bis - Soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento dei serviziAbrogato |
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Art. 16-ter - Requisiti di partecipazione alle gareAbrogato |
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Art. 17 - Subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico1. Ai fini della presente legge costituisce "subaffidamento" il subappalto di una quota delle linee o della rete dei servizi di trasporto oggetto dell'appalto. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gr |
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Art. 18 - Subentro di impresa al precedente gestore1. In tutti i casi di subentro di impresa ad altra che cessa dal servizio, non spetta alcun indennizzo al precedente gestore. 2. Nel caso di affidamento a terzi di cui all'art. 13; comma 1, lettera a), ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentra |
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Art. 18-bis - Procedure per il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante1. Gli enti affidanti, non appena reso noto l'atto con cui si determinano i lotti da mettere a gara, effettuano una ricognizione, per quantità e tipologia, del personale dei vari settori aziendali collegati al trasporto pubblico locale da attribuire a ciascun nuovo lotto. I risultati di tale ricognizione, che deve assicurare la piena tutela occupazionale, sono c |
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Art. 19 - Affidamento di servizi straordinari, sperimentali e per motivi di urgenza1. Regione, province e comuni possono stipulare contratti di servizio di valore stimato inferiore alle soglie comunitarie con |
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Art. 19-bis - Disciplina tariffaria dei servizi programmati1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un sistema tariffario integrato di livello regionale, per l'accesso ai servizi di ogni modalità di trasporto e per l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani. 2. La Giunta regionale definisce inoltre con deliberazione le procedure e le modalità per: a) l'accessibilità ai titoli di viaggio da parte dell'utenza; b) il recepimento nei capitolati e nei contratti di servizio dell'obbligo da parte dell'affidatario dell'utilizzo della struttura tariffaria regionale in aggiunta alla struttura tariffaria prevista dall'ente competente per lo specifico lotto; c) la ripartizione degli introiti secondo il principio dell'effettivo utilizzo da parte d |
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Art. 20 - Finanziamenti pubblici1. I finanziamenti pubblici per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 3 possono essere concessi: |
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Art. 20-bis - Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici1. I beni, sia mobili che immobili, strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 20, sono gravati dal vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale. Tali beni non possono essere ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non alle condizioni di cui alla presente legge. 2. Il provvedimento di finanziamento individua lo specifico servizio a cui i beni sono destinati e la durata del vincolo. Per i beni mobili il vincolo è fissato in un periodo da otto a quaranta anni, in relazione alla natura del bene ed all'ammontare del finanziamento concesso; per i beni immobili il vincolo è perpetuo. |
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Art. 21 - Osservatorio per la mobilità e i trasporti1. La Regione, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui all'art. 4 della L.R. n. 5 del 1995, istituisce l'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti, al fine di: a) supportare l'attività di pianificazione, di pro |
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Art. 22 - Esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di trasportiAbrogato |
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Art. 23 - Obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni1. Con regolamento regionale, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, sono stabiliti gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell'utenza i soggetti gestori dei servizi di cui agli articoli 13 e 14, relativamente a: a) l'adozione, la pubblicazione e la diffusione della carta aziendale dei servizi di trasporto, di cui all'articolo 26; b) l'adozione delle misure atte a garantire l'informazione al passeggero a terra ed a bordo dei mezzi di trasporto; c) la tenuta del diario di regolarità del servizio; d) la tenuta del diario di bordo; e) l'adozione delle misure atte a garantire la fruibilità del servizio di trasporto da parte dell'utenza; f) le modalità per l'utilizzazione di autobus destinati al servizio di linea in servizi di noleggio con conducente; g) l'apposizione sui mezzi del marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali approvato con deliberazione della Giunta regionale; h) le modalità di gestione dei reclami inoltrati dall'utenza; |
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Art. 24 - Vigilanza1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi di trasporto sono esercitate dagli enti competenti tramite proprio personale, munito di tessera di riconoscimento. 2. Le funzioni di vigila |
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Art. 25 - Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e fino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo su richiesta del personale di vigilanza. 1-bis. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l'obbligatorietà della vidimazione all'ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b). 2. Con regolamento regionale sono definiti gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico. 3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell'importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito. 4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1-bis e al comma 2 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da eur |
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Art. 26 - Carta dei servizi ed informazione all'utenza1. La Regione promuove lo sviluppo dell'informazione all'utenza e di sistemi innovativi per il pagamento dei titoli di via |
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Art. 26-bis - Attribuzione del gettone di presenza ai componenti ed ai membri della segreteria del comitato di verifica e monitoraggio per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 422/1997 |
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Art. 27 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 391.723.462,64 per il 2003, euro 391.040.222,08 per il 2004 e euro 391.040.222,08 per il 2005, si fa fronte con le risorse iscritte nella U.P.B. 322 "Servizi di trasporto pubblico - spese correnti" per euro 391.646.462,64 nel 2003, euro 391.000.222,08 nel 2004 e euro 391.000.222,08 nel 2005 |
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Art. 28 - Interventi sostitutiviAbrogato |
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TITOLO V - Norme transitorie |
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Art. 29 - Effettuazione delle prime gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico1. Le prime gare espletate ai sensi della presente legge per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico sono svolte in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 5 e del programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 8, sulla base delle determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi, r |
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Art. 30 - Trasferimento beni mobili ed immobili strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico in occasione delle prime gare1. L'ente affidante comunica i lotti da mettere a gara ai gestori del servizio, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, indicano i beni mobili e immobili strumentali allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto che sono disposti a cedere all'impresa subentrante, con l'indicazione del relativo prezzo. 2. L'ente affidante, previa |
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Art. 31 - Proroga delle concessioni. Disciplina sanzionatoria1. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 1984 |
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Art. 32 - Attribuzione delle funzioni amministrative. Termine di decorrenza1. L'attribuzione delle funzioni amministrative alla Regione ed agli enti locali, di cui agli articoli 10 comma 1, 11 comm |
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Art. 33 - Abrogazione di norme1. Fatti salvi gli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i quali si concludono a norma della disciplina previgente, sono abrogate le seguenti leggi regionali e loro modificazioni e integrazioni: - L.R. 5 giugno 1972, n. 12 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 12/12/2017, n. 70.
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