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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 03/12/2012, n. 69
L. R. Toscana 03/12/2012, n. 69
L. R. Toscana 03/12/2012, n. 69
Con le modifiche introdotte da:
- Sentenza C. Cost. 27/01/2014, n. 11
- L.R. 10/11/2014, n. 65
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 R (Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità); Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 R (Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239); Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 R (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE); Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 R (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 R (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99); Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE); Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 R; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 R (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27); Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 R(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, |
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Capo I - Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione) |
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Art. 1 - Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 3/1995Omissis |
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Art. 2 - Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 3/1995Omissis |
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Art. 3 - Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 3/1995Omissis |
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 16/1999Omissis |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 25 della l.r. 16/1999Omissis |
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Sezione III - Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura). |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 26 della l.r. 23/2000Omissis |
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Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) |
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Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/20031. L’articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 R (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Esercizio dell’attività agrituristica) — 1. Non possono esercitare l’attività agrituristica: a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degl |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/20031. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 30/2003 la parola: “DIA” è sostitui |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 della l.r. 30/20031. Alle lettere a), b), e d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 30/2003 la parola: “ |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/20031. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 30/2003 la parola: “DIA” è sostitu |
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Sezione V - Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) |
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Art. 11 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2005Omissis |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 18/2005Omissis |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 13 della l.r. 18/2005Omissis |
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Sezione VI - Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura) |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2009Omissis |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2009Omissis |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2009 |
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Capo II - Diritti di cittadinanza e coesione sociale |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) |
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Art. 17 - Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 38/2004N1 1. L’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 R (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente: “Art. 41 (Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente) — 1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale natu |
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) |
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Art. 18 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 8/20061. L’articolo 14 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 R (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente: |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 8/20061. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 8/2006 le parole: “senza la dichiarazione di in |
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Sezione III - Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private) |
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Art. 20 - Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 7/20091. L’articolo 12 della legge regionale 6 marzo 2009, n. 7 R (Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private), è sostituito dal seguente: “Art. 12 (Avvio dell’attività della struttura veterinaria) — 1. Il titola |
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Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane. La tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”) |
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Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 59/2009Omissis |
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Capo III - Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità |
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Sezione I - Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) |
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Art. 22 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 42/1998Omissis |
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Art. 23 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 42/1998Omissis |
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Sezione II - Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) |
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Art. 24 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/19981. All’inizio del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 R (Norme in materia di inquinamento acustico), sono inserite le parole: “Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter,”. 2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998, dopo le parole: “documentazione di impatto acustico” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 1”. 3. Al comma 3 ter dell’articolo 12 della l.r. 89/1998, dopo le parole “La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua” è inserita la seguente: “altresì”. |
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Sezione III - Modifiche alla legge 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) |
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Art. 25 - Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005 |
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Art. 26 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 1/2005 |
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Sezione IV - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) |
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Art. 27 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/20051. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 R (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente: “d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all’articolo 14, per quanto concerne: 1) gli impianti geotermici; |
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Art. 28 - Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 39/20051. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 bis della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 29 - Modifiche all’articolo 3 ter della l.r. 39/20051. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 ter della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: “b) esercitano le funzioni connes |
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Art. 30 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/20051. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 le parole: “a denuncia di inizio dell&r |
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Art. 31 - Modifiche all’articolo 11 della l.r. 39/20051. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 le parole: “Fatto salvo” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le competenze dello Stato e fatto salvo”. 2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 39/2005 le p |
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Art. 32 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/20051. Alla rubrica dell’articolo 12 della l.r. 39/2005 Rla parola: “unificato” è |
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Art. 33 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 39/20051. L’articolo 13 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio) — 1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 bis e 17, in applicazione dell’articolo 5 del d.lgs. 28/2011, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.l.gs. 387/2003 R, secondo il procedimento di cui al presente articolo. 2. Ai fini dell’autorizzazione unica di cui al comma 1, l’istanza è corredata dal piano degli interventi di |
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Art. 34 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/20051. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 39/2005, le parole: “lettera h)” sono sos |
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Art. 35 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 39/20051. L’articolo 16 della l.r 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 16 (Interventi soggetti a SCIA) — 1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI della l.r. 1/2005 R, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge. 2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all’articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r.1/2005, assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II. 3. |
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Art. 36 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 16 della l.r. 39/2005 Rè inserito il seguente: “Art. 16 bis (Interventi soggetti a PAS) — 1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 R. 2. La dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011, costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia. 3. La relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto all’articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005. |
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Art. 37 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 39/20051. L’articolo 17 della l.r. 39/2005 R è sostituito dal seguente: “Art. 17 (Attività libera) — 1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, resta fermo l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del titolo VI, capo IV, della l.r. 1/2005. N2 2. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.1/2005, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso: a) l’installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati; b) l’installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico; c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt; d) l’installazione di impianti eolici di po |
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Art. 38 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 39/20051. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 39/2005 le parole: “e 16” sono sostituite |
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Art. 39 - Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 39/20051. L’articolo 20 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 20 (Sanzioni amministrative) — 1. La costruzione e l’esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro 1.000,00, determinata per quanto non autorizzato, come segue: a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia; b) da euro 40,00 a euro 24 |
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Art. 40 - Modifiche all’articolo 21 della l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: |
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Art. 41 - Modifiche all’articolo 26 della l.r. 39/20051. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 39/2005 le parole: “e 16” sono sostituite |
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Art. 42 - Modifiche all’articolo 28 della l.r. 39/20051. I commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 28 della l.r. 39/2005 sono abrogati. |
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Art. 43 - Abrogazione dell’articolo 29 della l.r. 39/20051. L’articolo 29 della l.r. 39/2005 è abrogato. |
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Art. 44 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 39/20051. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 39/2005 è abrogato. |
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Art. 45 - Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 39/20051. L’articolo 32 della l.r. 39/2005 è abrogato. |
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Art. 46 - Modifiche all’articolo 33 della l.r. 39/20051 Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 39/2005 le parole “agli articoli 31 e 32” |
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Art. 47 - Modifiche all’articolo 39 della l.r. 39/20051. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 39/2005 dopo le parole “di cui all’articolo 16, comma 3” sono inserite le seguenti “e di cui all’articolo 16 bis, comma 4”. 2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 39/2005: le parole & |
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Art. 48 - Inserimento dell’articolo 39 bis nella l.r. 39/20051. Dopo l’articolo 39 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente: |
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