N78 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 08/07/2003, n. 33, così recitava:

“Art. 28 - Interventi sostitutivi

1. In caso di mancata approvazione del Programma provinciale dei servizi entro i termini stabiliti dal Programma regionale dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida la Provincia ad approvare il Programma provinciale entro l'ulteriore termine di tre mesi. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce alla Provincia inadempiente. Le risorse finanziarie eventualmente occorrenti sono detratte da quelle messe a disposizione per l'esercizio dei servizi di competenza della Provincia.”

Dalla redazione