Articolo aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 08/07/2003, n. 33; modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 29/12/2003, n. 68; dall’art. 99, comma 1, della L.R. 29/12/2010, n. 65 e, successivamente, abrogato dall’art. 23, comma 1, della L.R. 14/07/2012, n. 35, così recitava:

“Art. 16-bis Soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi (25).[47]

1. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16-ter, i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici) e successive modifiche, ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato);

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nella fornitura di servizi di trasporto al pubblico per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, di seguito indicate come "associazioni temporanee di imprese";

e) i consorzi di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428).

2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea di imprese o consorzio di cui al comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in associazione o consorzio. A tal fine, i consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ferma restando la responsabilità solidale del consorzio, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

3. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno le associazioni o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, non è consentita l'associazione anche in partecipazione o l'associazione temporanea di imprese, concomitante o successiva all'aggiudicazione della gara. È vietata altresì qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.

6. L'offerta delle imprese riunite in associazioni temporanee determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.

7. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.

8. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo la conclusione del rapporto; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

9. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

10. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi 7, 8 e 9, purché abbia i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ovvero di recedere dall'appalto.

11. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché siano rispettati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

12. Quando la gara sia aggiudicata ad un consorzio di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) per il quale dal contratto consortile è previsto lo scioglimento in data anteriore a quella di cessazione del servizio messo a gara, la stipula del contratto di servizio è condizionata alla proroga del contratto consortile per tutto il periodo di durata del contratto di servizio, compreso l'eventuale periodo di proroga previsto nel capitolato speciale d'appalto.

13. Al fine della buona esecuzione del servizio, in conformità alla normativa comunitaria vigente, il bando di gara può stabilire l’obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), di costituire una società della tipologia individuata dalla Giunta regionale e di operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, in caso di esito positivo della gara. L’offerta contiene l’impegno ad assolvere le predette condizioni.”

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