N51 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 08/07/2003, n. 33 e, successivamente, abrogato dall’art. 100, comma 1, della L.R. 29/12/2010, n. 65, così recitava:

“Art. 22 - Esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di trasporti

1. Gli enti locali possono individuare forme associate di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle attività di:

a) espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del gestore dei servizi di trasporto, nonché per la stipula e la gestione dei relativi contratti;

b) controllo, vigilanza e monitoraggio dei servizi di trasporto;

c) supporto alle attività di programmazione della mobilità, del servizio di trasporto pubblico e delle relative politiche tariffarie.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene sulla base di apposite convenzioni che prevedono la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, ovvero la costituzione di un consorzio, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

3. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1.

4. La Regione può stipulare accordi e convenzioni per l'esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle degli enti locali.”

Dalla redazione