L.R. Toscana 16/01/1995, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Toscana 16/01/1995, n. 5

Norme per il governo del territorio.
Con le modifiche apportate dalle LL.RR. 96/95,57/97,78/98,88/98,89/98,25/2000,30/2000,33/2000, 7/2001, 23/2001, 30/2003. Legge abrogata dalla L.R. del 03/01/2005 n.1 con eccezione dell'articolo 39.
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[Premessa]



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TITOLO I - FINALITÀ E INDIRIZZI
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Articolo 1 - (Lo sviluppo sostenibile)

1. La presente legge, di riforma dei principi e delle modalità per il governo del territorio, orienta l'azione dei pubblic

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Articolo 2 - (Le risorse del territorio e l'azione della Regione e degli Enti locali)

1. Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali è valutata la sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio.

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Articolo 3 - (Strutture tecniche per il governo del territorio)

1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali per il governo del territorio operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.

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Articolo 4 - (Sistema informativo territoriale)

1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale SIT.

2. Il SIT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei

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Articolo 5 - (Norme generali per la tutela e l'uso del territorio)

1. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale si conformano ai principi generali di cui ai seguenti commi.

2. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale assicurano l'adempimento delle finalità previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

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TITOLO II - I SOGGETTI E FUNZIONI
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Capo I - I COMPITI DELLA REGIONE
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Articolo 6 - (Il piano di indirizzo territoriale)

1. Il piano di indirizzo territoriale PIT è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'articolo 4 della LR 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

2. Il PIT contiene:

a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio, mediante:

- la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idr

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Articolo 7 - (Formazione e approvazione del PIT - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26)

1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del PIT, elabora un documento preliminare sui contenuti del PIT e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni interessati anche ai fini dell'articolo 3, secondo comma.

2. Ogni Provincia, per un esame congiunto del documento, convoca una conferenza di programmazione, ai sensi dell'articolo 16 della LR 9 giugno 1992, n. 26, chiamando a parteciparvi i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Alle conferenze è invitata altresì la Giunta regionale.

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Articolo 8 - (Verifica di compatibilità)

1. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti regionali di programmazione settoriale sono preventivamente sottoposte, al fine di assicurare il massimo coordinamento delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del

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Articolo 9 - (Efficacia del PIT)

1. Alle prescrizioni del PIT si conformano i piani territoriali di coordinamento delle Province, di c

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Articolo 10 - (Potere sostitutivo della Regione)

1. Qualora i comuni non conformino, entro i termini stabiliti dal PTC o dal PIT nel caso previsto dal

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Articolo 11 - (Misure di salvaguardia)

1. Dalla pubblicazione del PIT si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

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Articolo 12 - (Misure cautelari)

1. La Giunta regionale può approvare in via eccezionale particolari disposizioni cautelari, di

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Articolo 13 - (Istruzioni tecniche)

1. La giunta regionale approva le istruzioni tecniche che debbono essere osservate nella redazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nonché dei regolamenti edilizi di cui all'articolo 35, di competenza degli enti lo

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Articolo 14 - (Nucleo tecnico di valutazione)

1. È costituito con deliberazione della Giunta regionale un nucleo tecnico di valutazione, composto da dirigenti delle competenti strutture dell'ammini

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Articolo 15 - (Comitato Tecnico-scientifico)

1. È costituito, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale, un Comitato tecnico-scientifico composto da 8 membri, nominati dal Consiglio regionale con criterio interdisciplinare, e presieduto da un componente della Giunta regionale dalla stessa designato.

2. Il Comitato si pronuncia obbli

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Capo II - I COMPITI DELLE PROVINCE
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Articolo 16 - (Il piano territoriale di coordinamento)

1. Il piano territoriale di coordinamento (PTC) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

2. Con riferimento al territorio provinciale, in conformità alle prescrizioni del PIT e ferme restando le competenze dei comuni e degli enti-parco istituiti nel territorio provinciale, il PTC:

a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;

b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

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Articolo 17 - (Formazione e approvazione del PTC)

1. Il presidente della Giunta provinciale avvia il procedimento di formazione del PTC, indicendo a tale effetto una conferenza di programmazione con i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati.

2. Alla conferenza è invitata a partecipare anche la Giunta regionale.

3. Sono sottoposti all'esame della conferenza, a cura della Provincia, anche ai fini dell'articolo 3, secondo comma:

a) gli elementi di cui all'articolo 16, terzo comma;

b) gli obiettivi generali che si ritiene di assumere nell'uso e nella tutela delle risorse del territorio provinciale;

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Articolo 18 - (Garante dell'informazione)

1. Contestualmente alla convocazione della conferenza di cui al primo comma dell'articolo 17, la Provincia dà avviso della procedura attraverso pubblicazione sul BU della Regione Toscana e assicura adeguata informazione sui mezzi di

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Articolo 19 - (Varianti e aggiornamenti del PTC)

1. Le varianti al PTC sono approvate con le stesse procedure di cui all'articolo 17.

2. Per le varianti che si rendono necessarie ai fini di adeguare il PTC alle prescrizioni della programmazione regionale, non si

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Articolo 20 - (Efficacia del PTC)

1. Alle prescrizioni del PTC si conformano gli strumenti urbanistici comunali.

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Articolo 21 - (Misure di salvaguardia)

1. Unitamente al PTC o alle sue varianti sono dettate le opportune disposizioni di salvaguardia, rife

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Articolo 22 - (Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia)

"1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché ai sensi del Capo primo della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono attribuite alle Province."N4

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Capo III - I COMPITI DEI COMUNI
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Articolo 23 - (Piano regolatore generale)

1. Il piano regolatore generale (PRG) è costituito dal complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune disciplina l'utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale e delle relat

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Articolo 24 - (Piano strutturale)

1. Il piano strutturale (PS) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, quali discendono dal PTC provinciale, integrati con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.

2. Il PS contiene:

a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale, delle risorse individuate dal PTC; la ricognizione delle prescrizioni del PTC;

b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale "anche tenendo conto dell'esigenza dell'organizzazione programmata dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei

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Articolo 25 - (Formazione del piano strutturale)

1. Il procedimento di formazione del PS è avviato dal comune, con atto che indica:

a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente;

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere; la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 3, secondo comma.

2. Il Comune adotta il progetto di PS, che è depositato nella sede comunale per la durata di trenta giorni

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Articolo 26 - (Varianti del pianto strutturale)

1. Le varianti al PS sono approvate con le procedure di cui all'articolo 25.

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Articolo 27 - (Efficacia del piano strutturale)

1. Le disposizioni del PS sono vincolanti per gli atti, di cui ai successivi articoli, costituenti la

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Articolo 28 - (Regolamento urbanistico)

1. Il regolamento urbanistico è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.

2. Il regolamento urbanistico contiene:

a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'articolo 4, DLgs 30 aprile 1992, n. 285;

b) la individuazione delle arre all'interno di tale perimetro sulle quali è possibile, indipendentemente dal programma integrato d'interventi di cui all'articolo 29, l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;

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Articolo 29 - (Programma Integrato d'Intervento)

1. Il programma integrato d'intervento è lo strumento facoltativo con il quale l'amministrazione comunale, in attuazione del piano strutturale, individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmata.

2. La durata di validità del programma integrato d'intervento si intende prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

3. Il programma integrato d'intervento, in conformità con "gli obiettivi, gli indirizzi e i parametri di cui al s

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Articolo 30 - (Formazione del programma integrato d'intervento)

1. Il comune, ai fini della formazione del programma integrato d'intervento, approva entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta comunale a seguito di nuove elezioni, un documento programmatico preliminare e costituisce un apposito ufficio aperto al pubblico, dandone notizia mediante manifesti e avviso sui quotidiani di maggiore diffusione locale. Il responsabile dell'ufficio svolge anche le funzioni di garante dell'informazione sul procedimento analogamente a quanto previsto dall'articolo 18.

2. Nel termine perentorio di novanta giorni dall'approvazione del docume

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Articolo 31 - (Piani attuativi)

1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del regolamento urbanistico o del programma integrato d'intervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l'efficacia:

a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

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Articolo 32 - (Valutazione degli effetti ambientali)

1. Gli atti di pianificazione territoriale del Comune, di cui al presente capo, contengono, anche sulla base del quadro conoscitivo del PTC, di cui all'articolo 16, quarto comma, la valutazione degli effetti ambientali attraverso:

a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;

b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;

c) l'indicazione delle finalità degli interventi previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;

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Articolo 33 - (Misure di salvaguardia)

1. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende ogni determinazione sulle domande di concess

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Articolo 34 - (Disciplina delle aree non pianificate)

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 28, quarto comma.

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Articolo 35 - (Regolamenti edilizi)

1. I regolamenti edilizi di cui all'articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono approvati d

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"Art. 35 bis - "Poteri di deroga alle disposizioni dei Piani Regolatori Generali"

1. I poteri di deroga di cui all'articolo 41/quater della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come aggiunto dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967 n. 765, possono essere esercitati, anche se non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, e senza il preventivo nulla osta della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.

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"Capo IV - COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE
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"Art. 36 - (Accordi di pianificazione)

1. Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente della Provincia o il Sindaco, in rapporto al prevalente interesse del rispettivo ente, può promuovere la conclusione di un accordo di pianificazione nei casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione o pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse.

2. Accordi di pianificazione possono essere promossi e conclusi, secondo le disposizioni e per gli effetti di cui al presente articolo, anche per definire o variare un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale quando risulti necessario acquisire l'assenso di amministrazioni diverse competenti in materia di governo del territorio o per ottenere un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso del procedimento di formazione di un diverso atto di programmazione o pianificazione territoriale. L'accordo di pianificazione, in tale ultimo caso, è promosso dal rappresentante legale dell'ente competente a deliberare l'atto del quale è in corso il procedimento di formazione.

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TITOLO III - NORME TRANSITORIE
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Articolo 37 - (Adempimenti della Regione)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora il PIT con i contenuti di cui all'articolo 6 e lo trasmette al Consiglio Regionale, alle Province ed ai Comuni, ai sensi dell'articolo 7.

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20474 462336
Articolo 38 - (Adempimenti della Provincia)

1. Le Province, con le procedure previste dall'articolo 17 ed i contenuti di cui all'articolo 16, approvano il PTC tenendo conto:

a) delle attività di coordinamento promosse dai Comuni in base all'articolo 8 della LR 3

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Articolo 39 - (Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)

"1. I Comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato prima del 4 febbraio 1995 o ai sensi dell'articolo 40, sono tenuti ad adottare il Piano strutturale entro le scadenze fissate da un'intesa tra i legali rappresentanti della Regione, delle Province e dei Comuni, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2001. L'intesa deve essere ratificata da ciascun Consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione e impegna i Comuni che l'hanno ratifica all'osservanza delle scadenze. In mancanza dell'intesa le scadenze sono fissate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, per i medesimi effetti. Le scadenze sono parimenti fissate con deliberazione del Consiglio regionale per quei Comuni che non avessero provveduto alla suddetta ratifica. In tali casi la deliberazione del Consiglio regionale è adottata sentiti le Province e i Comuni interessati e deve contenere la motivazione del mancato accoglimento, se ciò ricorre, delle richieste espresse dai suddetti enti locali.".N

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20474 462338
Articolo 40 - (Norme transitorie per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti)

"1. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia statali e regionali vigenti alla data suddetta "il parere della Sezione urbanistica e beni ambientali della Commissione regionale - tecnico amministrativa è richiesto in sede di approvazione regionale degli stessi, ma non in sede d'approvazione regionale conseguente alle controdeduzioni del Comune"N6. Sono immediatamente efficaci le previsioni anche parziali di detti strumenti che in sede di approvazione regionale non siano state oggetto di stralci o prescrizioni. Le previsioni degli strumenti che in sede di approvazione regionale siano stati oggetto di prescrizioni che non comportino ulteriori elaborazioni ed approfondimenti da parte del Comune, acquistano immediata efficacia, a seguito della pubblicazione della relativa deliberazione comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, qualora il Consiglio comunale ne prenda atto senza controdedurre ad essi ed adeguando gli elaborati relativi. Nelle aree stralciate si applicano le disposizioni dell'articolo 34, terzo e quarto comma."N4

2. Fino all'approvazione del PS e del regolamento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 39, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da tre a sette per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi o loro varianti,"di PEEP che comportano varianti agli strumenti urbanistici generali, nonché"N5 di varianti agli strumenti urbanistici generali, che non comportino riduzione della dotazione complessiva di standard, limitatamente ai seguenti casi:

"a) varianti necessarie per realizzare opere pubbliche di esclusivo interesse comunale o per aumentare la dotazione di standard urbanistici di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444 e a norme fissate al riguardo dal Consiglio regionale."N4;

b) varianti necessarie per realizzare i servizi e le infrastrutture, la cui localizzazione sia già stata definita attraverso atti di programmazione sovracomunale definitivamente approvati;

c) varianti necessarie per apportare limitate modifiche alla disciplina urbanistica, conseguent

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20474 462339
Articolo 41 - (Abrogazioni)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 37, sono abrogati:

- i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della LR 17 maggio 1974, n. 17, recante "Norme per l'acquisizione di edifici, di aree ed attrezzature per esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di formazione professionale e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo della istruzione e cultura";

- l'articolo 8 della LR 27 maggio 1974, n. 22 recante "Interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto";

- le parole "ovvero adottato e trasmesso all'autorità competente per l'approvazione" del primo comma e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 della LR 11 marzo 1975, n. 19, recante "Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio";

- l'articolo 7 della LR 22 luglio 1978, n. 46, recante "Norme per l'attuazione del DPR 24.7.1977 n. 616";

- le parole da "nonché la Commissione" fino a "settore" del secondo comma dell'articolo 6 e le parole "sentita la CRTA nella composizione di cui all'articolo 5" del secondo comma dell'articolo 7 della LR 9 agosto 1979, n. 36, recante "Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della toscana" e successive modificazioni;

- i commi primo e secondo, le parole "Ai fini di cui al comma precedente" del comma terzo e il comma quinto dell'articolo 3 della LR 2 novembre 1979, n. 52, recante "Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali" e successive modificazioni;

- i commi quarto e quinto dell'articolo 11 e l'articolo 25 della LR

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