Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 04/11/2011, n. 55, così recitava:

“1. La Giunta regionale, con riferimento alle risorse regionali per il trasporto pubblico locale individuate nel Documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) formula la proposta di programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e la propone al Consiglio regionale per l'approvazione, dopo aver svolto una fase di concertazione, previa comunicazione alle Commissioni consiliari competenti, con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori. Tale programma dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo e può essere aggiornato annualmente secondo i tempi previsti per il D.P.E.F. di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 49/1999.”

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