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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 08/02/2017, n. 2
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA |
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Articolo 1 - Modifica all'articolo 3 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111. Dopo la lettera b) dell’articolo 3 dell’Allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 gi |
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Articolo 3 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell |
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Allegato A - Titolo V - Attività ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con capienza tra 26 e 50 posti lettoArt. 28 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si intende per: a) spazio calmo: luogo sicuro statico, contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi; b) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale; c) colonna a secco: installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l'edificio, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale. Art. 29 Ubicazione 1. Le attività ricettive possono essere ubicate: a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui; b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse; c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni: 1) è ammessa la presenza di attività e impianti normalmente inseriti in edifici a destinazione civile e/o ad essi funzionali, ancorché individuati nell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali e simili); 2) non è ammessa la presenza delle attività e degli impianti, ricompresi nell'allegato di cui al punto 1), in cui sono detenute o manipolate sostanze o miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione. Art. 30 Separazioni - Comunicazioni 1. Le attività ricettive possono comunicare con le altre attività di seguito indicate: a) attività ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi; b) attività non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova di fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste. 2. Gli elementi di separazione dalle attività indicate alle lettere a) e b) del comma 1 devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l'attività ricettiva e quella richiesta per l'attività adiacente e comunque non inferiore a REI 30. Art. 31 Caratteristiche costruttive 31.1. Resistenza al fuoco 1. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30. Se l'attività si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007. 2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi. 3. Nel caso di tetti di copertura non collaborante alla statica complessiva del fabbricato, è consentito che gli elementi strutturali della copertura stessa, indipendentemente dall'altezza dell'edificio, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore a R 30; ciò è ammesso a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti. 31.2. Reazione al fuoco 1. I materiali devono avere adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e rispondere, per quanto riguarda il luogo di installazione, alle prescrizioni e limitazioni di seguito indicate. 2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una delle classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, distinte in funzione del tipo di impiego previsto:
È ammessa anche l'installazione di prodotti isolanti con classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto:
Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella:
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