Articolo abrogato dal D. Pres.P. del 23/12/2011 n.45. Gli articoli 25, 26, 27 e 28 così recitavano: “Art. 25 Natura e formazione del registro - 1 Il registro è pubblico e suddiviso nelle tre sezioni di cui all’articolo 21 della legge, ognuna delle quali è tenuta in forma di schedario, e indica le generalità e la data di iscrizione degli abilitati. 2 Di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome, è specificato il tipo di abilitazione. 3 L’iscrizione attesta unicamente la qualificazione professionale e non è subordinata all’accertamento dei requisiti di cui agli artt.17 e 18 della legge, tranne nei casi di persone giuridiche o società, che, qualora intendano operare nell’ambito extraprovinciale, possono essere iscritte negli appositi allegati alle sezioni, se sono dati i requisiti predetti.     Art. 26 Iscrizioni al registro dei residenti all’estero - 1 I residenti all’estero, cittadini italiani o meno, che intendano condurre un esercizio pubblico in prov.Bolzano, debbono chiedere l’iscrizione al registro della camera di commercio di Bolzano. La domanda di iscrizione è presentata direttamente alla camera di commercio da parte dei residenti all’estero quando si tratti di cittadini italiani o di stati membri della comunità economica europea, e tramite i consolati italiani dei rispettivi paesi da parte di tutti gli altri richiedenti, ammenoché non siano già autorizzati a soggiornare in Italia.  2 Qualora i soggetti di cui al comma uno trasferiscano la loro residenza in Italia, debbono darne comunicazioni alla camera di commercio nei modi di cui all’art.38.   Art. 27 Obblighi scolastici - 1 Il requisito inerente all’assolvimento degli obblighi scolastici di cui all’art.22 della legge si intende posseduto, quando l’interessato abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media o dimostri che al compimento del quindicesimo anno di età aveva osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico. 2 I soggetti che abbiano frequentato scuole o istituti di istruzione di stati esteri sono considerati in possesso del requisito dell’assolvimento degli obblighi scolastici, qualora, in assistenza di specifiche disposizioni in proposito, abbiano conseguito diplomi dopo un numero di anni di frequenza non inferiore a quello prescritto dalle norme italiane sulla scuola dell’obbligo o abbiano frequentato fino al limite di età di cui al comma uno. Art. 28 Annotazioni nel registro del trasferimento di residenza - 1 Gli iscritti nel registro che trasferiscono la propria residenza devono darne comunicazione alla camera di commercio, che provvede alla relativa annotazione. 2 A seguito della comunicazione circa la nuova iscrizione presso altra camera di comm. provvede alla corrispondente cancellazione annotando che questa avviene per trasferimento.”

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