Comma abrogato dal D. Pres.P. del 23/12/2011 n.45. Il comma 1 dell’articolo 15 così recitava: “Il registro di cui all’articolo 44, comma due, della legge, può essere tenuto anche in forma di schedario, con schede redatte secondo il modello di cui all’allegato F al presente regolamento. In tal caso il sindaco deve vidimare le schede. La registrazione degli alloggiati deve essere effettuata entro 2 ore dal momento dell’arrivo, e il registro stesso va conservato per un periodo di tempo pari a quello previsto dalla normativa fiscale.”

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