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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 11/03/2015, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 31/10/2017, n. 16
- L.R. 03/08/2017, n. 13
- L.R. 17/11/2016, n. 23
- L.R. 25/10/2016, n. 19
- L.R. 14/05/2015, n. 9
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Capo I. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO |
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Art. 1. - (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente: "Art. 6-bis. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998 sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Prod |
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Art. 2. - (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)1. L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) 1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).". 2. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010.". 3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, le parole "di cui al comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010" e il periodo "La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professi |
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Art. 3. - (Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38)1. L'articolo 17 della l |
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Capo II. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 4. - (Oggetto e finalità)1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le aziende alberghiere al fine di: |
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Art. 5. - (Aziende alberghiere)1. Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in unità abitative, intese c |
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Art. 6. - (Tipologie alberghiere)1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, le aziende alberghiere si articolano nelle seguenti tipologie: a) motel: esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggi destinati a veicoli o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; b) villaggio albergo: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggior |
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Art. 7. - (Albergo diffuso)1. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, può includere la prima colazione, nonché la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori. |
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Art. 8. - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, con riferimento alle aziende alberghiere, disciplina: a) il numero minimo di unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere; b) la destinazione urbanistica degli immobi |
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Art. 9. - (Segnalazione certificata di inizio attività)1. Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività. La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente. |
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Art. 10. - (Sospensione e cessazione dell'attività alberghiera)1. L'esercizio dell'attività alberghiera svolto in assenza di SCIA comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, la cessazione dell'attività medesima. 2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un t |
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Art. 11. - (Obblighi e divieti)1. Il gestore dell'azienda alberghiera assolve ai seguenti obblighi: a) ottemperare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, alle procedure di segnalazione al SUAP competente per territorio; b) ottemperare, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, alle procedure di segnalazione al |
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Art. 12. - (Funzioni di vigilanza)1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo |
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Art. 13. - (Sanzioni)1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 6.000,00. 2. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. |
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Art. 14. - (Applicazione delle sanzioni)1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 7, sono di competenza del comune, quelle di cui all'a |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16. - (Comunicazione all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale)1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente l'attività di bed and break |
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Art. 17. - (Centri e servizi vacanza per minori)1. Sono centri di vacanza i presidi per minori che forniscono agli stessi un servizio temporaneo a contenuto pedagogico ricreativo, con o senza pernottamento o preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. |
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Art. 18. - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31) |
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Art. 19 - Omissis
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Art. 20. - (Norme transitorie e finali in materia di turismo)1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 la classificazione delle nuove aziende alberghiere è effettuata sulla base dell'allegato A della legge regionale 24 gennaio 1995, n. |
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Art. 21. - (Abrogazioni di norme in materia di turismo)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio 1988 n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, l.r. 15 aprile 1985, n. 31); |
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Capo III. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE |
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Art. 22. - (Disposizioni in materia di concessioni ad uso energetico)1. Fermi restando i criteri previsti dai regolamenti regionali in materia di rilascio della concessione di der |
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Art. 23. - (Delega alla Giunta regionale in materia di autorizzazione unica ambientale)1. La Giunta regionale è delegata ad approvare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per l'attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrat |
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Art. 25. - (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42)1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati) è sostituita dalla seguente: |
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Art. 26. - (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è sostituito dal seguente: |
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Art. 27. - (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22)1. Al termine del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale |
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Capo IV. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO E FORESTE |
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Art. 28. - (Delega ai comuni in materia di interventi ordinari relativi agli alvei fluviali minori)1. La Regione persegue, in materia di polizia idraulica degli alvei fluviali minori, la semplificazione delle procedure esistenti, al fine di addivenire ad una migliore sistemazione idrogeologica e sicurezza dei territori. |
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Art. 29. -(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)1. L'articolo 31 della l |
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Art. 30 - Omissis
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Art. 31. - (Disposizioni transitorie in materia di tutela del suolo e foreste)1. La disposizione di cui all’articolo 29 continua a trovare applicazione in via transitoria ai procedimenti |
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Capo V. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI |
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Art. 32. - (Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29)1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituita dalla seguente: "c) le caratteristiche ed i requisiti degli esperti di cui all’articolo 14, comma 3;". 2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 29/2009, le parole "successiva alla pubblicizzazione di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c)" son |
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Capo VI. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA |
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Art. 33. - (Semplificazioni in materia agricola e di sviluppo rurale) |
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Art. 35 - Omissis
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Capo VII. - SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA |
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Art. 36. - (Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69) |
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Art. 37. - (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30) |
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Art. 38. - (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) |
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Capo VIII. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA |
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Art. 39. - (Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili)1. In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a: a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali; b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio; c) disciplinare le attività |
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Art. 40. - (Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni)1. Gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica. |
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Art. 41. - (Sanzioni in materia di energia)1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale. 1-bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, come stabilito con provvedimento adottato dalla Giunta regionale è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00. N30 1-ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a |
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Art. 42. - (Abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di energia)1. La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogata. |
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Capo IX. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA |
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Art. 43. - (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56)1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), le parole "ed il controllo dell’uso del suolo", sono sostituite dalle seguenti "la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all’obiettivo di un consumo zero". 2. Il numero 4) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente: "4) la piena e razionale gestione delle risorse volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni ulteriore consumo del suolo;". 3. Il comma 1 dell’articolo 3-bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l’opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.". 4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 56/1977, dopo le parole "al comma 2" sono inserite le seguenti "entro i successivi novanta giorni,". |
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Art. 44. - (Modifica alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21)1. Al comma 3 dell’art |
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Art. 45. - (Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)1. Il comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snelliment |
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Capo X. - Omissis
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Capo XI. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MONTAGNA |
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Art. 47. - (Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11)1. Il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizi |
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Art. 48. - (Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20)1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20 (Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzion |
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Capo XII. - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SANITÀ |
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Art. 49 - Omissis
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Art. 51. - (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20)1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) è sostituita dalla seguente "(Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)". 2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 20/2007 è sostituito dal seguente: "2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cim |
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Artt. 53-59 - Omissis
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Art. 60. - (Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15) |
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Artt. 61-63 - Omissis
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Art. 64. - (Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie)1. Ove non diversamente stabilito, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi region |
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Artt. 65-72 - Omissis
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Art. 73. - (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14)1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), le parole "entro quindici giorn |
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Art. 74. - (Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22)1. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2014, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria) è abrogato.
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