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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 29/12/2006, n. 38
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- L.R. 05/12/2007, n. 22
- L.R. 23/04/2007, n. 9
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Art. 1. - (Finalità e principi generali)1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue le seguenti finalità: a) la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta info |
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Art. 2. - (Definizioni ed ambito di applicazione della legge)1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, c |
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Art. 3. - (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli)1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del |
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Art. 5. - (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010. N20 |
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Art. 6. - (Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e non europei)1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, si applica quanto previsto |
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Art. 7. - (Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. |
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Art. 8. - (Criteri per l'insediamento delle attività)1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo. 2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale. 3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il t |
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Art. 9. (Funzioni amministrative degli enti locali)1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autor |
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Art. 10. - (Esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione) N101. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetta a SCIA unica, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente |
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Art. 11. - (Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale [N=27])1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L’esercizio della stessa attività è soggetto ad autorizzazione, ai sensi |
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Art. 12. - (Ampliamento di superficie)1. L’ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a SCIA unica, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da pr |
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Art. 13. - (Subingresso)1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti, di cui agli a |
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Art. 14. (Adempimenti regionali) |
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Art. 15. - (Esercizio di attività accessorie)1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usu |
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Art. 16. - ("Provvedimenti interdettivi" [N=27])1. È disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando: N21 a) il titolare "dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande" N35, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento |
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Art. 16 bis. - (Violazione dell'obbligo formativo) |
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Art. 17. - (Orario di apertura)1. L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2. 2. Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubbli |
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Art. 18. - (Pubblicità dei prezzi)1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, indicano, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo. |
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Art. 19. - (Rispetto delle norme igienico-sanitarie)1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta all'osservanza, da parte degli esercenti, delle vigenti dispo |
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Art. 21. - (Sanzioni)1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza titolo abilitativo, o quando il medesimo titolo è revocato o sospeso, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00. N20 |
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Art. 23. - (Percorsi di qualità e marchio regionale)1. La Regione promuove ed incentiva le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità. 2. La Regione riconosce e promuove gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esplicano una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. A tal fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità. 3. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il conferimento dell'apposito marchio. |
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Art. 25. - (Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)1. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma "dell’articolo 10 della l.r. 14/2014" N35, supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per la verifica in |
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Art. 26. - (Norma finanziaria)1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 comma 3, 23 e 25 comma 2, è autorizzata dall'esercizio finanziario 2007 la spesa di 400.000,00 euro, in termini di competenza. 2. Alla spesa di cui al comma 1, ripartita nell'ambito della unità previsionale di bas |
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Art. 27. - (Disposizioni transitorie e finali) |
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Art. 28. - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell |
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