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Deliberaz. G.R. Piemonte 21/05/2021, n. 10-3262

Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 e s.m.i., articoli 39, comma 1, lettere c), g) e l) e 40. Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605.
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Testo del documento

 

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che la Giunta regionale, con la deliberazione 28 settembre 2018, n. 32-7605, tenuto conto del quadro normativo allora vigente in materia di impianti termici (d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74 e s.m.i., decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i., d.lgs. 152/2006 e s.m.i., definizione del nuovo quadro sanzionatorio ad opera della l.r. 3/2015 e s.m.i., “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” approvato con d.g.r. 4 agosto 2009, n. 46-11968), approvava gli Allegati A, B e C, recanti disposizioni dirette a disciplinare:

- la gestione operativa del catasto degli impianti termici;

- le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici;

- gli obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile;

le modifiche normative intervenute in materia, unitamente alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO2, e che interessano anche zone del Piemonte, rendono necessaria la rivisitazione della normativa regionale relativa ai controlli sugli impianti termici al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni statali e con quelle regionali che definiscono, tra l’altro, un nuovo assetto di competenze per le funzioni ispettive sui suddetti impianti.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, specificamente, emerge che:

- lo Stato italiano è soggetto alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea n. 2014/2147 (deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-644/18 del 13 ottobre 2018) per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e n. 2015/2043 (deferimento alla Corte di Giustizia Europea C-573/19 del 5 agosto 2019) per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO2;

- molti dei superamenti, oggetto delle procedure di infrazione citate, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano, Piemonte compreso, che presentano condizioni orografiche e meteoclimatiche (scarsità dei venti, frequenti fenomeni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, quali PM10, ossidi di azoto (NOx: somma di NO ed NO2) e ammoniaca (NH3) che concorrono (NOx e NH3) alla formazione di PM10 secondario;

- con riferimento alla procedura di infrazione n. 2014/2147 la Corte di Giustizia, con sentenza del 10 novembre 2020, adottata ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- all’articolo 13 e all’Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è

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Allegato A - Disposizioni regionali per la gestione operativa del catasto degli impianti termici

Premessa

La Regione Piemonte, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, ai sensi del d.p.r. 74/2013 e del d.m. 10 febbraio 2014 e s.m.i., con d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381 e s.m.i. ha istituito il Catasto degli Impianti Termici (di seguito CIT) attraverso il quale gli operatori degli impianti termici, i distributori e i fornitori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il d.p.r. 74/2013 e s.m.i.

Il catasto è reso accessibile via web, tramite credenziali, anche ai cittadini, al fine di verificare la situazione del proprio impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica.

 

Art. 1. Obiettivi

1. Il CIT, anche in attuazione dell’articolo 39, comma 1, lettera g) della l.r. 3/2015, che prevede in capo alla Regione la funzione di disciplinare catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nel consentire la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l’uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici, persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale;

- realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell’impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita;

- fornire alle Autorità Competenti strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;

- gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola, con il conseguente iter di sospensione dell’esercizio degli stessi fino alla loro regolarizzazione.

 

Art. 2. Piattaforma tecnologica e architettura dati

1. Il CIT è centralizzato e realizzato secondo la tecnologia web.

2. Per le funzioni di gestione occorre eseguire un accesso mediante autenticazione, mentre per alcune funzioni di consultazione sono disponibili servizi ad accesso libero.

3. Attraverso il CIT i soggetti interessati registrano le comunicazioni destinate alle Autorità competenti, specificando i dati tecnici dell’impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo e del responsabile di impianto ai sensi del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., d.m. 10 febbraio 2014 e s.m.i., d.p.r. 74/2013 e s.m.i., d.lgs. 102/14 e s.m.i., d.lgs. 152/06 e s.m.i.

4. Qualsiasi informazione deve essere ricondotta all’impianto cui sono correlate le apparecchiature, i soggetti, le dichiarazioni, i rapporti di efficienza e di ispezione.

5. L’identificazione dell’impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto.

 

Art. 3. Il Catasto degli Impianti Termici (CIT)

1. Il CIT registra la documentazione relativa agli impianti, ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale.

2. Tutti i documenti inseriti nel CIT sono collegati all’impianto affinché siano disponibili per le Autorità Competenti e per i responsabili degli impianti termici, in relazione alle loro differenti funzioni e per tutti gli scopi previsti dalla normativa.

3. Ai fini dei controlli di cui all’art. 16, comma 22, del d.lgs. 102/2014 e s.m.i., sul CIT devono essere regis

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Allegato B - Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici

Parte di provvedimento in formato grafico

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7400392 7405674
Allegato C - Disposizioni attuative in materia di impianti termici obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile

Parte di provvedimento in formato grafico

Vi

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