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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 21/09/2015, n. 14-2119
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- Delib. G.R. 02/11/2015, n. 24-2360
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Testo del provvedimentoA relazione dell'Assessore De Santis: Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) pubblicato sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 162 del 15 luglio 2015; considerato che: - il suddetto decreto 26 giugno 2015 definisce le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici; - lo stesso prevede un nuovo modello di attestato di prestazione energetica (APE) che sarà uguale per tutto il territorio nazionale e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo all’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica; - le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore); - l’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli; - il decreto, infine, definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici e istituisce un database nazionale dei certificati energetici; - in particolare, all’articolo 1 è esplicitata la |
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Allegato A - Disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edificiin attuazione dei disposti del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015 1. OGGETTO Il presente atto, in attuazione dei disposti del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell’edilizia, del DPR 75/2013 e s.m.i. diretto a disciplinare i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, del DM 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito DM linee Guida) e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015, disciplina: a) l’adozione di un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i.; b) le modalità di svolgimento del corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera c) del DPR 75/2013 e s.m.i.; c) le modalità per l’accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione ai sensi ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera e) e dell’art. 5 del DPR 75/2013 e s.m.i.; d) il Sistema Informativo regionale per la Prestazione Energetica degli Edifici (di seguito denominato SIPEE) utile anche al fine di monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera d) del DPR 75/2013 e s.m.i. 2. ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA L’accreditamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, nel rispetto dell’art. 4 comma 2 lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i. e delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, è effettuato mediante l’iscrizione nell’“Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica” (di seguito denominato Elenco regionale). La gestione dell’Elenco regionale è affidata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale ‐ Settore Sviluppo Energetico Sostenibile (di seguito denominata Struttura regionale competente). 2.1. Requisiti di iscrizione All’Elenco regionale sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti previsti dal DPR 75/2013 e s.m.i. per l’esercizio della attività di rilascio dell’attestato di prestazione energetica. Il tecnico abilitato di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) del DPR 75/2013 e s.m.i. deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3 del citato art. 2 e deve essere abilitato, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente, all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, ove esistente. Il tecnico abilitato opera esclusivamente all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi (edificio o impianto) sopra citati o nel caso in cui alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Alternativamente il soggetto può iscriversi all’Elenco regionale nel caso in cui abbia un titolo di studio tra quelli elencati alle lettera a), b), c), e d) dell’articolo 2, comma 4, del DPR 75/2013 e s.m.i. e sia in possesso dell’attestato di partecipazione positiva ad un corso di formazione nazionale, di cui all’art. 2, comma 5, del suddetto DPR, o regionale di cui al successivo paragrafo 3. La frequenza del corso di formazione e il superamento dell’esame finale comporta l’estensione delle competenze, ai soli fini dell’emissione dell’attestato di prestazione energetica, per i soggetti con competenze parziali in materia di progettazione di edifici e dei relativi impianti asserviti. schema DPR 75/2013 e s.m.i. art. 2 comma 3 schema DPR 75/2013 e s.m.i. art. 2 comma 4 Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati, anche conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri possono iscriversi all’Elenco regionale. Ai fini della propria identificazione nello svolgimento delle procedure per via informatica, ogni certificatore deve essere dotato di certificato digitale di autenticazione rilasciato da apposite autorità di certificazione (accreditate dal |
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